Sentenza n. 2342/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corresponsione di ulteriori differenze pensionistiche in asserita esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro, non impugnata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, con coefficiente 1,50, per un determinato periodo di esposizione all’amianto, condannando l’INPS al ricalcolo della pensione e alla corresponsione delle differenze maturate. Secondo il ricorrente, l’INPS, pur avendo effettuato una riliquidazione, non aveva dato integrale esecuzione al giudicato, non avendo corrisposto le differenze pensionistiche. L’INPS ha dedotto di avere eseguito il ricalcolo e di avere comunicato l’esito all’interessato, ma che non risultavano ulteriori somme da corrispondere, poiché la pensione era già stata liquidata considerando il massimo dei benefici conseguibili e il limite massimo di 40 anni, pari a 2080 settimane, di anzianità contributiva utile. Il ricorrente ha contestato l’applicabilità di tale limite, sostenendo che esso sarebbe stato introdotto soltanto dal d.m. 27 ottobre 2004, successivo al pensionamento, e ha comunque affermato che anche applicando il limite residuerebbe un vantaggio economico. A seguito di ordinanza istruttoria, l’INPS ha prodotto una relazione e i calcoli della riliquidazione, dai quali risultava che il pensionato aveva già raggiunto il limite massimo di anzianità contributiva e che l’applicazione della nuova maggiorazione non avrebbe prodotto un incremento della pensione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto provato, sulla base della relazione e dei calcoli dell’INPS non efficacemente contestati, che l’Istituto avesse effettuato il ricalcolo richiesto dal giudicato e che non derivassero ulteriori vantaggi economici. La maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto opera per incrementare figurativamente l’anzianità contributiva, ma non consente di superare il limite massimo di 40 anni di contribuzione utile nel regime previdenziale applicabile, né di sostituire periodi contributivi già accreditati con periodi più favorevoli per ottenere una pensione maggiore. Il limite dei 40 anni deriva direttamente dalle regole legislative del sistema retributivo e non è stato introdotto dal d.m. 27 ottobre 2004, che ha natura meramente ricognitiva. Esso opera anche se non è espressamente menzionato nella sentenza da eseguire, salvo che il giudicato stabilisca in modo espresso di prescindere dal limite, circostanza non ricorrente nel caso esaminato. Il giudicato civile aveva riconosciuto l’esistenza del diritto al beneficio, ossia l’an, ma non aveva necessariamente determinato il quantum della pensione né imposto il superamento del limite legale di contribuzione utile. La questione del superamento del tetto contributivo, inoltre, non era stata oggetto del giudizio civile e non costituiva un antecedente logico necessario del riconoscimento del beneficio. Il giudice dell’ottemperanza ha quindi applicato il giudicato secondo il criterio di stretta continenza, senza estenderne il contenuto oltre quanto effettivamente deciso dal giudice civile. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; il ricorrente aveva chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; la richiesta non è stata accolta in quanto il ricorso è stato rigettato.
art. 13, comma 8, l. 257/1992
Riconosce, ricorrendone i presupposti, la rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione all’amianto mediante il coefficiente 1,50, senza consentire il superamento del limite massimo di anzianità contributiva utile.
art. 4 d.m. 27 ottobre 2004
La previsione del limite massimo di 40 anni è stata ritenuta meramente ricognitiva di un limite già fondato su norme di rango primario, sicché il limite opera anche per un pensionamento anteriore al decreto ministeriale.
Massime di principio
- La maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 non spetta, in termini concretamente utili, a chi abbia già raggiunto l’anzianità contributiva massima prevista dal regime previdenziale applicabile, quando l’applicazione del coefficiente non possa determinare né l’anticipazione della pensione né un incremento della sua misura.
- Il limite massimo di 40 anni, pari a 2080 settimane di anzianità contributiva utile nel sistema retributivo, deriva direttamente dall’ordinamento previdenziale e non può essere superato mediante la maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto; il d.m. 27 ottobre 2004 ha sul punto natura ricognitiva.
- La maggiorazione amianto opera solo in aumento dell’anzianità contributiva fino al limite massimo utile e non consente né di aggiungere ulteriore anzianità oltre tale limite né di sostituire periodi contributivi già accreditati con periodi più favorevoli al fine di incrementare l’importo della pensione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il riconoscimento giudiziale dell’an del diritto alla rivalutazione contributiva non implica automaticamente il riconoscimento di un determinato quantum pensionistico né impone il superamento dei limiti legali di contribuzione utile, salvo che il giudicato stabilisca espressamente il contrario.
- Nell’eseguire una pronuncia resa da un diverso plesso giurisdizionale, il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al contenuto effettivo del giudicato secondo un criterio di stretta continenza, senza estenderlo a questioni non decise o logicamente non necessarie rispetto all’oggetto della controversia definita.
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