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Sentenza

Sentenza n. 1499/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 469/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 05.06.2024 all’esito del procedimento RG n. 293/2024.

Giustizia amministrativa202502554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e ai relativi accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 469/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la corresponsione delle somme o l'attribuzione della Carta docente. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva completato l'esecuzione del giudicato e che non sussistevano ostacoli normativi alla corresponsione di quanto dovuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo e con gli accessori ivi previsti. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, assegnandogli 60 giorni successivi per procedere agli adempimenti necessari, anche mediante il pagamento in conto sospeso. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA, da corrispondere al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche era ampiamente decorso, sicché non costituiva ostacolo alla corresponsione delle somme.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    pagamento in “conto sospeso”

    È indicato come strumento utilizzabile dal commissario ad acta, ove necessario, per procedere all'esecuzione del giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma

    La sentenza da eseguire aveva riconosciuto rivalutazione e interessi sulle somme dovute alla ricorrente secondo i limiti previsti da tale disposizione.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha novellato la disciplina richiamata dal giudice per la decorrenza della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente un giudicato e non dimostri l'avvenuta attribuzione della prestazione economica o amministrativa riconosciuta dal titolo esecutivo.
  • Una volta notificato il titolo esecutivo all'organo competente e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata esecuzione non può essere giustificata dalla pendenza di tale termine.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato può giustificare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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