Cassazione Penale, Sentenza n. 19214/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cioce Francesco impugna la sentenza di appello del Tribunale di Trani che, riformando ai soli effetti civili l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Andria, lo aveva condannato per il fatto-reato previsto dall'art. 612 c.p. (minaccia) e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Il ricorso per cassazione deduce quattro motivi: violazione dell'art. 6 CEDU e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per mancata assunzione di prova essenziale e difetto di motivazione rafforzata (il tribunale avrebbe rivalutato l'attendibilità di dichiarazioni decisive rese da due testi senza rinnovare le loro deposizioni); mancata acquisizione della sentenza n. 552/17 riguardante il padre della parte civile, documentazione ritenuta idonea a mettere in dubbio l'attendibilità della parte civile; errata applicazione dell'art. 612 c.p. (le frasi non avrebbero valenza intimidatoria); carenza di motivazione circa la condanna al risarcimento danni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è principio consolidato che il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, una sentenza di assoluzione basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative decisive è obbligato anche d'ufficio a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p. e relative modifiche). Nel caso di specie il Tribunale di Trani ha valutato diversamente l'attendibilità dei due testi senza rinnovarne l'assunzione, emettendo così una decisione di riforma imperfetta e carente nella motivazione. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato il processo al Tribunale di Trani per nuovo esame; ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Le spese di parte civile sono rimesse all'esito del giudizio civile. La richiesta del Pubblico Ministero e le conclusioni difensive sono state indicate nel fascicolo, ma la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
Richiamato come principio della garanzia del giusto processo e del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" quale corollario a tutela dell'imputato; l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria è connesso a questa garanzia quando l'appello modifica la valutazione di prove dichiarative decisive
art. 612 c.p.
Norma sostanziale contestata (delitto di minaccia). La Corte non si è pronunciata nel merito sull'integrazione del reato, avendo deciso per l'annullamento per vizi procedurali; il motivo relativo all'erronea applicazione è stato assorbito
art. 603 c.p.p.
Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria quando riformi una sentenza assolutoria sulla base di diverse valutazioni di prove dichiarative decisive (anche dopo l'introduzione del comma 3-bis operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
art. 606 c.p.p., comma 2-bis
Richiamato come disciplina che consente impugnazione per violazione di legge sulla motivazione rafforzata; la Corte ha ritenuto che la carenza motivazionale poteva costituire violazione di legge azionabile in cassazione
legge 23 giugno 2017, n. 103 (introduzione del comma 3-bis all'art. 603 c.p.p.)
Richiamata per precisare che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria permane anche dopo l'intervento riformatore della norma procedurale
Massime di principio
- Se il giudice di appello intende riformare un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e, se del caso, far riesporre i testi per valutarne personalmente l'attendibilità.
- La mancata riassunzione delle testimonianze decisive, con consequente riforma da assoluzione a condanna, può determinare l'annullamento della decisione per violazione del diritto al giusto processo e carenza di motivazione rafforzata.
- La valutazione della gravità del vizio procedurale può assorbire altri motivi di ricorso e comportare il rinvio per nuovo esame anziché la decisione sul merito delle censure sostanziali.
- La difesa dovrebbe chiedere espressamente la riassunzione delle prove e l'acquisizione di documenti rilevanti (es. sentenze precedenti) quando l'attendibilità della parte civile o dei testi è centrale per l'esito del giudizio.
- Esiste un'eccezione: se la riforma si fonda su prova "tout court" travisata dal primo giudice per omissione, invenzione o falsificazione, l'obbligo di rinnovazione può non sussistere; è quindi importante qualificare correttamente la natura del vizio probatorio nella censura
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