Tribunale, Sentenza T-204/21
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 9 March 2022. — Stryker Corp. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark RUGGED – Absolute ground for refusal – No distinctive character acquired through use – Article 7(3) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(3) of Regulation (EU) 2017/1001) – Competence of the Board of Appeal – Article 71 of Regulation 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-204/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Stryker contro il diniego di protezione nell’Unione del marchio verbale RUGGED. Ha ritenuto legittimo l’approccio della commissione di ricorso dell’EUIPO, che ha chiesto prova della distintività acquisita in tutta l’Unione, poiché il segno era descrittivo per il pubblico professionale rilevante in più Stati membri e la questione territoriale non era stata definita in modo esaustivo nella precedente decisione. Il Tribunale ha inoltre escluso carenze di motivazione e violazioni del diritto di difesa.
Marchio UE internazionale RUGGED: sufficienza della prova di distintività acquisita e competenza della commissione di ricorso nel ridefinire il territorio rilevante
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso, dopo una precedente decisione definitiva di rigetto fondata sull’articolo 7(1)(b) e (c), potesse riconsiderare l’estensione del territorio rilevante ai fini dell’articolo 7(3); se la prova della distintività acquisita dovesse coprire l’intera Unione europea; e se la decisione fosse sufficientemente motivata e rispettasse il diritto di essere sentiti.
Principio di diritto
Per i marchi dell’Unione, la registrazione può essere concessa solo se il segno possiede distintività intrinseca o acquisita in tutto il territorio dell’Unione; quando il segno è descrittivo o privo di carattere distintivo in una parte rilevante dell’UE, il richiedente deve dimostrare che tale distintività è stata acquisita, per effetto dell’uso, nella parte dell’Unione in cui il segno ne era privo ab origine. La commissione di ricorso non eccede i propri poteri se, nell’esame dell’articolo 7(3), precisa il territorio rilevante in modo più completo rispetto alla precedente decisione limitata ai motivi assoluti, e non vi è violazione dell’obbligo di motivazione o del diritto di essere sentiti quando la parte è stata messa in condizione di commentare la richiesta di prove ulteriori.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7(1)(b), articolo 7(1)(c), articolo 7(2), articolo 7(3)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 71, articolo 94(1)
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Marchio UE internazionale RUGGED: distintività acquisita e territorio rilevante
La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. Oggetto del contendere è la protezione nell’UE della registrazione internazionale del segno verbale RUGGED per prodotti delle classi 10 e 12.
Fatti e procedimento amministrativo
Stryker Corp. aveva designato l’Unione europea nella propria registrazione internazionale, chiedendo tutela per il marchio verbale RUGGED. L’esaminatore aveva prima ritenuto il segno descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) e (c) del regolamento n. 207/2009, richiamando l’articolo 7(2). La prima decisione della commissione di ricorso del 26 novembre 2018 confermava il rigetto per questi motivi, riferendo il pubblico rilevante ai territori anglofoni dell’Unione, almeno Regno Unito, Irlanda e Malta.
Successivamente l’esaminatore respingeva la domanda sulla base dell’articolo 7(3), perché non era stata provata la distintività acquisita attraverso l’uso in tali territori. Nel nuovo ricorso, la commissione di ricorso, con comunicazione del 14 agosto 2020, avvertiva che, alla luce dei prodotti in questione e del pubblico professionale del settore medico, il segno avrebbe dovuto essere dimostrato distintivo in tutta l’Unione europea. Con decisione del 26 gennaio 2021, la commissione respingeva il ricorso.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva tre censure principali:
- violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per asserito superamento dei limiti di competenza della commissione di ricorso;
- violazione dell’articolo 7(3) del regolamento n. 207/2009, per avere richiesto prova della distintività acquisita in tutta l’Unione;
- violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per difetto di motivazione e per mancato rispetto del diritto di essere sentiti.
Quadro normativo applicabile
Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 1° settembre 2017, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001. Le disposizioni centrali sono gli articoli 7(1)(b), 7(1)(c), 7(2) e 7(3) del regolamento n. 207/2009, nonché gli articoli 71 e 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Sono richiamati anche l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta per l’obbligo di motivazione e il diritto di essere sentiti.
Ragionamento del Tribunale: primo motivo
Il Tribunale osserva che, per i motivi assoluti di cui all’articolo 7(1), è sufficiente che il vizio di registrabilità sussista in una parte dell’Unione, senza necessità di delimitare in modo esaustivo tutto il territorio interessato. Diversamente, l’articolo 7(3) richiede che il segno abbia acquisito distintività nella parte dell’Unione in cui ne era privo ab origine.
Su questa base, il Tribunale afferma che la commissione di ricorso poteva precisare, nella seconda fase, che la prova doveva coprire il territorio effettivamente rilevante ai fini dell’articolo 7(3). La precedente decisione non aveva infatti esaminato quella disposizione, ma solo i motivi assoluti di cui all’articolo 7(1)(b) e (c), sicché non vincolava in modo completo la successiva valutazione territoriale. Inoltre, la formula usata nella prima decisione non escludeva che il pubblico rilevante potesse estendersi oltre i soli Paesi anglofoni.
Il Tribunale esclude anche una violazione del divieto di reformatio in pejus, rilevando che la decisione contestata si è limitata a confermare il diniego già adottato dall’esaminatore.
Ragionamento del Tribunale: secondo motivo
Quanto alla censura relativa all’articolo 7(3), il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la prova sarebbe dovuta essere limitata a Regno Unito, Irlanda e Malta. Poiché il segno era considerato descrittivo per un pubblico professionale del settore medico con buona conoscenza dell’inglese, era legittimo ritenere che la comprensione del termine "rugged" si estendesse a una parte più ampia del mercato dell’Unione.
Il Tribunale conferma quindi che la commissione di ricorso poteva esigere la prova della distintività acquisita in relazione all’intera Unione europea, o quantomeno nella parte dell’Unione in cui il segno era privo di distintività sin dall’origine, senza commettere errore di diritto nella valutazione del significato del termine per il pubblico professionale rilevante.
Ragionamento del Tribunale: terzo motivo
Sul difetto di motivazione, il Tribunale ricorda che l’obbligo dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 coincide sostanzialmente con quello dell’articolo 296 TFUE: la decisione deve esporre in modo chiaro e comprensibile il ragionamento seguito, così da consentire al destinatario di difendersi e al giudice di controllarne la legittimità.
Nel caso concreto, la motivazione è ritenuta sufficiente perché la commissione di ricorso ha spiegato perché il territorio rilevante fosse più ampio di quello indicato dal ricorrente e perché l’onere probatorio dovesse estendersi a tale territorio. Il Tribunale respinge anche la doglianza relativa al diritto di essere sentiti: la comunicazione del 14 agosto 2020 invitava espressamente la parte a commentare la necessità di dimostrare la distintività acquisita in tutta l’Unione, e la parte aveva effettivamente chiesto tempo per integrare le prove.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Stryker Corp. alle spese.
Principio affermato
La distintività acquisita di un marchio dell’Unione deve essere provata nella parte dell’Unione in cui il segno era privo di carattere distintivo ab origine; la commissione di ricorso può precisare in sede di esame dell’articolo 7(3) il territorio rilevante anche se, in una precedente decisione sui motivi assoluti, non era stata effettuata una delimitazione esaustiva. La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della richiesta probatoria e la parte è stata posta in condizione di replicare.
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