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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9222/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Ivrea che, ritenuto più grave il reato indicato al capo 12 (estorsione consumata in concorso con aggravante di agevolazione mafiosa commessa a Torino), ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea e ha trasmesso direttamente gli atti al Tribunale di Torino. Daveti censura l'abnormità del trasferimento diretto degli atti al Tribunale di Torino anziché al Pubblico Ministero presso quel Tribunale, con richiamo all'art. 23 cod. proc. pen. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/1996, sostenendo che si sarebbe dovuto consentire al PM di valutare la connessione delle imputazioni. Belfiore deduce che il Tribunale non si è avveduto che i reati ai capi 9 e 10 non sono connessi all'ipotesi associativa e quindi non possono fondare la competenza di Torino. Successivamente il difensore di Belfiore ha comunicato la sopravvenuta decisione della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 45639 del 4/12/2024) che ha risolto il conflitto di competenza in favore del Tribunale di Ivrea e ha dichiarato di rinunziare al ricorso.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse: la decisione sopravvenuta della Corte (Sez. 1, n. 45639/2024) ha risolto il conflitto in favore del Tribunale di Ivrea, per cui l'accoglimento dei ricorsi non avrebbe più prodotto effetti utili. La rinuncia del difensore di Belfiore è stata ritenuta inefficace perché priva della sottoscrizione dell'imputato e della procura speciale. La Corte precisa il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) deve essere concreto e perdurare fino alla decisione. Poiché l'interesse è venuto meno, non si applica condanna alle spese né sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti: in caso di incompetenza per territorio gli atti devono essere trasmessi al Pubblico Ministero presso il tribunale competente (interpretazione rafforzata dalla Corte costituzionale n. 70/1996), consentendo al PM di valutare connessioni e iniziative successive.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 70 del 1996

    Ha inciso sull'applicazione dell'art. 23 cod. proc. pen., richiedendo che la trasmissione degli atti per incompetenza territoriale avvenga al PM del tribunale competente, principio richiamato dai ricorrenti per censurare la diretta trasmissione dal Tribunale d'origine al Tribunale competente.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condizione dell'interesse come requisito di ammissibilità dell'impugnazione: l'interesse deve essere concreto e persistere fino alla decisione; la sopravvenuta perdita di interesse rende il ricorso inammissibile.

  • Cass. Sez. 1, n. 45639 del 4 dicembre 2024

    Decisione sopravvenuta che ha risolto il conflitto di competenza in favore del Tribunale di Ivrea; tale sopravvenienza ha fatto venire meno l'interesse dei ricorrenti e ha determinato l'inammissibilità dei ricorsi.

  • Sez. U, n. 3947 del 23/03/2017 (giurisprudenza richiamata)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata dal Tribunale e contestata dai ricorrenti: il ricorso ne contesta l'applicabilità al caso di incompetenza per territorio, ritenendo prevalente la disciplina dell'art. 23 modificata dalla Corte costituzionale.

  • Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 e altre pronunce (Chiappetta, Cristallo, Reznnuves, Marinaj)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte sul punto che la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione del ricorso non integra ipotesi di soccombenza: non consegue condanna alle spese né sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Se, nel corso del procedimento di impugnazione, sopravviene una decisione definitiva che elimina l'effetto utile dell'impugnazione (es. risoluzione del conflitto di competenza in favore del tribunale di origine), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia all'impugnazione fatta dal difensore è inefficace se priva della sottoscrizione dell'imputato e della procura speciale; la validità della rinuncia richiede il rispetto delle forme richieste.
  • L'interesse ad impugnare previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere concreto e permanere fino alla decisione: la sua sopravvenuta perdita determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità è determinata dalla sopravvenuta perdita di interesse, non si configura soccombenza e pertanto non si procede alla condanna alle spese processuali né all'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Nelle questioni di incompetenza per territorio è essenziale verificare la corretta applicazione dell'art. 23 cod. proc. pen. (e degli effetti della giurisprudenza costituzionale), in particolare se la trasmissione degli atti doveva avvenire al Pubblico Ministero del tribunale competente o se è stata correttamente disposta la trasmissione diretta al giudice competente.

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