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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24421/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: è stato accertato che il ricorrente è stato rimesso in libertà il 10/03/2023, quindi la domanda di sospensione dell'ordine di esecuzione al fine di chiedere misure alternative dalla libertà è ormai priva di efficacia. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e respinto.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena da eseguire e la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. per poter presentare, dalla libertà, istanza di misure alternative. Sosteneva che doveva essere computato nel conto pena il periodo di carcerazione sofferto per mesi 10 e giorni 19 a titolo di custodia cautelare relativo a reato per il quale era stato assolto. In primo grado la Corte d'Appello aveva respinto la richiesta rilevando che il Procuratore della Repubblica, con decreto del 10/12/2021, aveva già rideterminato la pena computando quel periodo di carcerazione sine titulo; inoltre la sospensione ex art. 656 non poteva essere concessa perché al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione il pubblico ministero non aveva avuto e non avrebbe potuto avere conoscenza di tale periodo. Il ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 656 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    in caso di ordine di esecuzione per pena inferiore ad anni quattro, prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione, onde consentire l'accesso alle misure alternative da libero

    La norma consente la sospensione dell'ordine di esecuzione quando la pena da eseguire è inferiore a quattro anni per consentire al condannato, se rimesso in libertà, di chiedere misure alternative. Tuttavia l'utilità pratica della sospensione dipende dal fatto che il ricorrente sia effettivamente rimesso in libertà e dall'esistenza di eventuali provvedimenti del pubblico ministero che abbiano già rideterminato il conto pena.

  • principio della sopravvenuta carenza di interesse (principio processuale)

    Se, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene una modifica dello stato di fatto che rende priva di efficacia la prestazione richiesta (qui: la rimessione in libertà del ricorrente), il ricorso perde l'interesse e deve essere dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La domanda di sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. ha senso pratico solo se il ricorrente è ancora detenuto o, se libero, necessita della sospensione per esercitare diritti che altrimenti non potrebbe esercitare; la sopravvenuta rimessione in libertà può rendere il ricorso privo di interesse.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione è essenziale verificare lo stato personale (detenzione/libertà) del ricorrente: se la situazione muta favorevolmente dopo il deposito del ricorso, sussiste il rischio di inammissibilità per carenza di interesse.
  • Se il pubblico ministero ha già provveduto a rideterminare la pena computando periodi di carcerazione, il giudice dell'esecuzione terrebbe conto di tale decreto e ciò può incidere sull'accoglimento dell'istanza di rideterminazione o di sospensione.
  • Per ottenere la sospensione ex art. 656 c.p.p. è utile dimostrare l'effettiva necessità e l'impossibilità di chiedere le misure alternative dalla detenzione; la mancata prova di questa esigenza o la sopravvenuta possibilità di agire dalla libertà compromettono il successo dell'istanza.
  • Il settore dell'esecuzione penale valorizza l'interesse attuale e concreto: le questioni meramente teoriche o ormai inefficaci rispetto allo stato di fatto non sono di regola ritenute ammissibili.

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