Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7759/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo -della delibera dell’Agcom n. 411/22/CONS del 24 novembre 2022, avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali” e del relativo allegato A; - del d.P.C.M. di approvazione che della suddetta delibera; - della delibera dell’Agcom n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022 e dei relativi allegati A e B; - della delibera AGCOM 731/11/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento-Istituzione della Direzione Servizi postali” del 20 dicembre 2011; - della delibera AGCOM 65/12/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni della Delibera 25/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni” del 2.2.2012; - della delibera AGCOM 129/15/CONS dell’11 marzo 2015 e s.m.i., di approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali, nella parte in cui ha richiamato l’obbligo di contribuzione, nonché il suo allegato A; - degli atti con i quali il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso parere favorevole alla contribuzione in oggetto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; quanto ai motivi aggiunti - della Determina ART n. 25/23/SPF, di intimazione ad adempiere al versamento del suddetto contributo; - dell’all. A di tale determina; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202304935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM di determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2023 dagli operatori del settore postale, nonché la successiva determina ART di intimazione al pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e autorità)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la disciplina della contribuzione dovuta dagli operatori del settore dei servizi postali, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, e con motivi aggiunti la determina ART di intimazione ad adempiere al versamento. Nel corso del giudizio hanno riferito che, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 settembre 2023, causa C-226/22, la quale ha ritenuto il contributo conforme alla disciplina dell'Unione europea, hanno concordato con l'autorità competente un piano di rientro dei contributi maturati. Hanno quindi sostenuto il venir meno della materia del contendere e chiesto la definizione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede un'attività amministrativa successiva integralmente, pienamente e irretrattabilmente satisfattiva dell'interesse azionato; l'improcedibilità ricorre invece quando una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rende certa e definitiva l'inutilità della decisione giudiziale. Nel caso concreto, la conoscenza dell'orientamento della Corte di giustizia e la conclusione di un piano di rientro relativo al contributo controverso hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, anche in ragione della costituzione meramente formale delle amministrazioni; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della parte privata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, c. 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo nella decisione di improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è applicata, pur senza richiamo espresso nel dispositivo, in coerenza con la motivazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, idonea a soddisfare in modo pieno e irretrattabile la posizione giuridica fatta valere in giudizio.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale.
  • La mera conclusione di un accordo o piano di rientro, intervenuta dopo il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla pretesa azionata, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione e l'improcedibilità del ricorso, senza necessariamente integrare una cessazione della materia del contendere.
  • Quando la pronuncia è definita in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tenendo conto della costituzione meramente formale delle amministrazioni resistenti.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.