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Sentenza

Sentenza n. 1523/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento con il quale il Prefetto di -OMISSIS- in data 17 novembre 2025 ha rigettato l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 9 settembre 2025, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato accesso alle misure di accoglienza.

Giustizia amministrativa202600304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di presa in carico nel sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nell’agosto 2025, aveva manifestato il 9 settembre 2025 la volontà di chiedere la protezione internazionale, dichiarando lo stato di indigenza, e aveva chiesto l’ammissione alle misure di accoglienza. Dopo una diffida, la Prefettura aveva rigettato l’istanza il 17 novembre 2025, ritenendo ostativa la precedente presentazione di una domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell’Unione europea. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, comma 2, 8, 9, 11, 14, comma 4, 17 e 23 del d.lgs. 142/2015 e dell’art. 17 della direttiva 2013/33/UE, sostenendo che il diritto all’accoglienza decorre dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione e permane durante l’esame della domanda, anche se è in corso una procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del regolamento Dublino III. Ha inoltre contestato l’erronea qualificazione della domanda italiana come domanda reiterata e ha dedotto che l’eventuale indisponibilità di posti non esonerava l’Amministrazione dall’approntare soluzioni temporanee idonee. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 2, 3, 10, comma 3, e 32 Cost., dell’art. 8 CEDU e dell’art. 43 d.lgs. 142/2015. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato accesso all’accoglienza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato il diniego. La normativa nazionale ed europea riconosce l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e per tutta la durata del procedimento, quando la domanda è pendente e il richiedente è indigente. La precedente domanda presentata in altro Stato membro e l’eventuale pendenza della procedura Dublino non escludono il diritto all’accoglienza nello Stato in cui il richiedente si trova, sino all’effettivo trasferimento verso lo Stato competente. L’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 142/2015 riguarda invece la domanda reiterata disciplinata dall’art. 29 d.lgs. 25/2008 e non la precedente domanda presentata in un diverso Stato membro. Neppure l’indisponibilità di posti ordinari giustifica il diniego, dovendo l’Amministrazione individuare, se necessario, soluzioni temporanee o provvisorie. Il secondo motivo è stato assorbito, non potendo procurare al ricorrente maggiore utilità. La domanda risarcitoria è stata accolta parzialmente: è stato riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente al pocket money non percepito, pari a 2,50 euro giornalieri per 69 giorni, dal 9 settembre 2025 al 17 novembre 2025, per complessivi 172,50 euro, oltre interessi legali. Il periodo successivo al diniego non è stato risarcito perché il ricorrente avrebbe potuto evitare o ridurre il danno impugnando tempestivamente il provvedimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a. Il danno non patrimoniale è stato respinto per mancata allegazione e prova concreta del pregiudizio e del relativo ammontare. Nulla è stato disposto sulle spese di lite; è stato liquidato il compenso del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 17 direttiva 2013/33/UE

    L’accesso alle condizioni materiali di accoglienza deve essere garantito dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.

    Il diritto all’accoglienza sorge già con la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e si applica anche al richiedente sottoposto alla procedura Dublino.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.

    La decorrenza dell’accoglienza coincide con la manifestazione della volontà di chiedere protezione, ove sussistano anche la pendenza della domanda e lo stato di indigenza.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015

    Le misure di accoglienza sono assicurate per tutta la durata del procedimento di esame della domanda.

    L’accoglienza deve essere assicurata per la durata del procedimento di esame della domanda.

  • art. 11 d.lgs. 142/2015

    L’eventuale indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie impone all’Amministrazione di individuare soluzioni temporanee o provvisorie idonee ad assicurare i livelli minimi di assistenza.

  • art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 142/2015

    La previsione relativa alla domanda reiterata non si applica al caso della precedente presentazione di una domanda di protezione internazionale in un diverso Stato membro.

  • art. 29 d.lgs. 25/2008

    La domanda reiterata presuppone la riproposizione della medesima domanda nei casi disciplinati dalla norma e non coincide con una precedente domanda proposta in altro Stato membro.

  • regolamento (UE) n. 604/2013

    L’eventuale procedura di determinazione dello Stato competente non priva il richiedente delle condizioni materiali di accoglienza nello Stato ospitante fino all’effettivo trasferimento.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

    Il risarcimento è escluso per la parte di danno che il ricorrente avrebbe potuto evitare mediante una tempestiva impugnazione del diniego.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.

    La liquidazione risarcitoria deve tenere conto della cooperazione esigibile dal danneggiato e del mancato utilizzo tempestivo degli strumenti di tutela.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Il danneggiato deve allegare e provare gli elementi rilevanti per la domanda risarcitoria.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Il giudice decide sulla base delle prove fornite dalle parti, secondo l’onere probatorio gravante sul danneggiato.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Chi pretende il risarcimento deve provare il danno non patrimoniale concretamente subito.

Massime di principio

  • Il richiedente protezione internazionale che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione, abbia una domanda pendente e versi in stato di indigenza ha diritto alle condizioni materiali di accoglienza dal momento della manifestazione della volontà e per tutta la durata del procedimento di esame.
  • La precedente presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e la sottoposizione alla procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del regolamento Dublino III non escludono il diritto all’accoglienza nello Stato in cui il richiedente si trova, sino all’effettivo trasferimento.
  • La disciplina della domanda reiterata non può essere applicata alla mera circostanza che il richiedente abbia presentato una precedente domanda di protezione internazionale in un diverso Stato membro.
  • L’indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non legittima il diniego dell’accoglienza: l’Amministrazione deve individuare soluzioni temporanee o provvisorie idonee ad assicurare comunque i livelli minimi di assistenza.
  • Nel determinare il risarcimento per la mancata accoglienza, il giudice deve escludere il danno che il richiedente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante la tempestiva impugnazione del diniego.
  • Il danno non patrimoniale da mancata accoglienza non è risarcibile in re ipsa: il richiedente deve allegare e provare concretamente il pregiudizio subito, anche mediante presunzioni semplici.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDanno da provvedimento illegittimo
RamiImmigrazione e cittadinanzaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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