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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione I.n.a.i.l. n. 308 del 10.11.2025 di aggiudicazione della procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di vigilanza in presenza e da remoto presso gli stabili ad uso istituzionale nell’ambito dello SDA indetto da Consip per i servizi di vigilanza, suddiviso in 23 lotti, come successivamente rettificata in data 14.11.2025, prot. n. 310, limitatamente all’aggiudicazione disposta per il lotto n. 5, direzione regionale Calabria - CUI S01165400589202400014; - dei verbali di gara dal n. 1 relativo alle sedute del 20 gennaio e del 3 febbraio 2025 al n. 25 del 15 settembre 2025, nella parte inerente all’ammissione e valutazione delle offerte per il lotto n. 5, e l’elaborazione della relativa graduatoria con assegnazione del primo posto alla Securpol; - dei verbali del r.u.p. del 10, 15 e 29 ottobre 2025, con cui veniva verificata l’anomalia dell’offerta della prima graduata, limitatamente al lotto n. 5; - del provvedimento conclusivo della verifica dell’anomalia; - dell’atto del 4 novembre 2025 con cui si sono concluse con esito positivo le verifiche sull’assenza dei motivi di esclusione; - della conseguente proposta di aggiudicazione del 10.11.2025, della comunicazione del 4.12.2025; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato con subentro della ricorrente; per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente.

Giustizia amministrativa202501736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 5 della procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di vigilanza in presenza e da remoto presso gli stabili istituzionali dell’INAIL

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’aggiudicazione del lotto n. 5 disposta in favore dell’operatore economico primo graduato, nonché gli atti presupposti e consequenziali: verbali di ammissione e valutazione delle offerte, graduatoria, verbali relativi alla verifica dell’anomalia dell’offerta prima classificata, provvedimento conclusivo della verifica, verifica positiva dell’assenza delle cause di esclusione, proposta di aggiudicazione e comunicazione dell’esito. Sono state inoltre proposte la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con domanda di subentro, e la condanna al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare conto dell’oggetto delle impugnazioni e delle domande proposte.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere espressamente l’efficacia degli atti impugnati né anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure. Ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente soddisfatte dalla celere trattazione del merito, anche considerando la durata quinquennale dell’appalto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando tale misura sia idonea a soddisfare le esigenze cautelari senza necessità di sospendere l’atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare del processo amministrativo, il giudice può ritenere adeguatamente soddisfatte le esigenze del ricorrente disponendo la celere trattazione della causa nel merito, anziché sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La durata pluriennale dell’affidamento può essere considerata dal giudice nella valutazione dell’urgenza e nell’individuazione di una tutela cautelare compatibile con la rapida definizione del merito.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito non equivale all’annullamento o alla sospensione degli atti impugnati e non definisce la fondatezza delle censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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