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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08957/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, titolare di un'attività di commercio di autoveicoli in contabilità semplificata, era stato destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 fondato sullo scostamento dagli studi di settore. Dopo il rigetto dell'eccezione di inidoneità del controllo in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo tempestiva l'impugnazione dell'Amministrazione finanziaria e rideterminando il reddito d'impresa. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 38 d.lgs. 546/1992 per errato calcolo del termine lungo di impugnazione, sostenendo che l'appello dell'Ufficio fosse tardivo alla luce della sospensione ex art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 98/2011 e della sospensione feriale; (2) violazione della disciplina sugli studi di settore, perché non idonei, da soli, a sorreggere l'accertamento; (3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo a pagamenti dei clienti non incassati per protesto di assegni; (4) illegittimo ricorso all'equità da parte del giudice tributario nella rideterminazione del reddito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erroneo il calcolo del termine per proporre appello effettuato dalla CTR. Ha ricostruito il computo del termine lungo semestrale, rilevando che alla data di inizio della sospensione ex art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 98/2011 erano già decorsi 13 giorni dal deposito della sentenza di primo grado; sommandosi tale periodo alla sospensione sino al 30 giugno 2012 e alla sospensione feriale, il termine scadeva il 2 febbraio 2013, prorogato al 4 febbraio 2013, mentre l'appello dell'Agenzia era stato notificato solo il 13 febbraio 2013 ed era quindi tardivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado. Sono state compensate le spese dei gradi di merito e poste a carico dell'Agenzia quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza e, nel caso esaminato, doveva essere computato tenendo conto delle sospensioni di legge applicabili.

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma del processo tributario sul termine di impugnazione, coordinata con l'art. 327 c.p.c.

  • art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 98/2011

    i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio

    La sospensione dei termini processuali per le liti fiscali definibili si applica dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 e incide sul computo del termine lungo per proporre appello.

  • art. 155 c.p.c.

    per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune

    Nel computo dei termini a mesi o ad anni non si contano i giorni, ma il periodo nel suo complesso secondo il calendario comune.

  • art. 58 l. 69/2009

    Per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 il termine lungo di impugnazione è semestrale.

  • art. 1 l. 742/1969

    Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno

    La sospensione feriale opera nel computo del termine d'impugnazione nel periodo rilevante.

  • art. 16 l. 289/2002

    Richiamato dalla CTR nel riferire la disciplina delle liti definibili cui si collega la sospensione dei termini.

Massime di principio

  • Quando la decorrenza del termine lungo per impugnare è interrotta o sospesa da norme speciali, il computo deve essere effettuato sommando con precisione il tempo già decorso prima della sospensione e quello successivo alla ripresa, applicando anche la sospensione feriale se vigente.
  • In presenza di sospensione speciale dei termini per le liti fiscali, il termine per proporre appello resta sospeso fino alla data stabilita dalla legge e non ricomincia ex novo: riprende dal punto in cui era rimasto al momento dell'entrata in vigore della sospensione.
  • Se l'appello è proposto oltre la scadenza del termine così ricalcolato, il giudice deve dichiararne l'inammissibilità, con conseguente caducazione della decisione di merito resa sull'appello tardivo.
  • L'accoglimento di un motivo che accerta la tardività dell'impugnazione assorbe le ulteriori censure sul merito dell'accertamento tributario, quando la questione processuale è dirimente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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