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Sentenza

Sentenza n. 459/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 187/2024 del Tribunale ordinario di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta docente per tre annualità, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equivalente. In sede di ottemperanza è stato chiesto l’accredito complessivo di euro 1.500,00 sul portafoglio della carta docente, senza domanda relativa a interessi e rivalutazione. Il Ministero e l’Ufficio scolastico si sono costituiti senza svolgere difese. Il giudice ha verificato che la sentenza civile era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 30 maggio 2024, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 14 luglio 2025. L’amministrazione non ha allegato né dimostrato alcuna esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., in quanto si trattava dell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, e ha rilevato la perdurante inerzia dell’amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, precisando che il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e non quale dirigente dell’amministrazione. Il commissario dovrà, entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero, adottare tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, incluso l’ordine alla struttura tecnica competente di consentire alla ricorrente la registrazione e l’attivazione della carta docente anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È stata ritenuta integrata la fattispecie relativa all’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni era ampiamente decorso e, pertanto, non impediva la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È richiamato quale fondamento delle finalità per cui deve essere riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Quando il titolo esecutivo comporta obblighi a carico di un’amministrazione statale, il giudizio di ottemperanza può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di perdurante inottemperanza al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione nell’esercizio concreto dei poteri necessari a dare attuazione al giudicato; il suo compito è vincolato all’esecuzione della pronuncia e non alla cura discrezionale dell’interesse pubblico.
  • Nell’esecuzione di un giudicato che riconosca un beneficio amministrativo, il commissario ad acta può adottare gli atti necessari all’integrale attuazione della decisione, anche ordinando alle strutture tecniche competenti di abilitare il beneficiario all’accesso al sistema amministrativo previsto per fruire del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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