Sentenza n. 1043/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 859/2024 emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata in data 21/06/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 859/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 859/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 21 giugno 2024 e passata in giudicato. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza civile definitiva e passata in giudicato, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare, in via preventiva, un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione della decisione e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte vittoriosa, per provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento entro il termine assegnato.
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