Cassazione Penale, Sentenza n. 25842/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trento che, con la diminuente del rito abbreviato, confermava la condanna per guida in stato di alterazione da stupefacenti (art. 187 d. lgs. 30/4/1992) e per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità (artt. 337 e 651 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano: (1) nullità per presunta erronea dichiarazione di assenza all'udienza del 23/11/2019 in conseguenza di notifica per compiuta giacenza, sostenendo che l'imputato non fosse effettivamente a conoscenza del processo e che non fosse stata adeguatamente rinnovata la notifica; (2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di guida in stato di alterazione, con la censura che la semplice presenza di tracce di stupefacenti nelle urine non sarebbe sufficiente a provare il nesso causale fra assunzione e alterazione e che i comportamenti di guida contestati non dimostrerebbero incapacità psico-fisica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione della notifica e della conoscenza del processo, la Corte ha ritenuto regolare la procedura di notifica per compiuta giacenza e ha valorizzato elementi processuali ulteriori che dimostravano la consapevolezza del ricorrente circa il procedimento (notifica precedente dell'avviso di conclusione delle indagini, nomina di difensore di fiducia con procura speciale, partecipazione del difensore alle udienze e richiesta del rito abbreviato). Quanto all'accertamento dello stato di alterazione per uso di stupefacenti, la Corte ha confermato la valutazione di merito che si è fondata non solo sulla positività delle urine ma soprattutto sugli esami del sangue effettuati in struttura pubblica (rilevando 5,2 ng/ml di delta-9-THC e 3,4 ng/ml di 11-OH-THC) e sui segni esteriori di alterazione e comportamento (guida pericolosa, reazioni violente al controllo), ritenendo che tali rilievi fossero idonei a provare l'alterazione psico-fisica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 187 d. lgs. 30 aprile 1992
Norma del codice della strada che punisce la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la norma in presenza di riscontri ematici e sintomi comportamentali indicativi di alterazione.
art. 337 c.p.
Reato di resistenza a pubblico ufficiale; la sentenza ha confermato la condanna per le condotte tenute dall'imputato al momento del controllo.
art. 651 c.p.
Rifiuto di indicazioni sulla propria identità; contestato e ritenuto integrato dai fatti del controllo di polizia.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Disciplinava la possibilità di dichiarare l'assenza dell'imputato all'udienza; la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di assenza dopo la notifica per compiuta giacenza e la valutazione complessiva della conoscenza del processo.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Regola la sintesi del ricorso; citata in relazione alla esposizione sintetica dei motivi di impugnazione.
art. 420-bis c.p.p.
Indica condizioni che legittimano la celebrazione del processo in assenza dell'imputato; la Corte ha individuato nella notifica personale dell'avviso e nella presenza di altri elementi la prova della conoscenza del processo.
artt. 157 e ss. c.p.p.
Disciplina le modalità di notifica; la Corte ha distinto la notifica per compiuta giacenza dall'irreperibilità e ritenuto che, nella fattispecie, la compiuta giacenza fosse idonea a provare la conoscenza.
art. 161, comma 4 c.p.p.
Riguarda la notifica al difensore di ufficio; la giurisprudenza richiamata segnala che la presenza o meno di un rapporto effettivo con il difensore può influire sulla presunzione di conoscenza, ma nella specie la nomina di difensore di fiducia con procura speciale ha rafforzato tale presunzione.
art. 629-bis c.p.p.
Istituto della rescissione del giudicato per vizi di notifica; citato come normativa di riferimento per valutare i casi in cui la notifica, pur formale, possa non aver determinato conoscenza effettiva del processo.
decreto ministeriale 186 del 12 luglio 1990
Fornisce criteri metodologici sugli accertamenti dell'uso recente di stupefacenti; la Corte richiama il DM per sostenere che valori ematici significativi indicano un processo metabolico in corso e dunque uno stato di alterazione attuale.
art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 conv. in legge n.176/2020 e d.l. n.162 del 31 ottobre 2022
Norme che hanno disciplinato la procedura scritta per il trattazione del ricorso in Cassazione in periodo emergenziale; rilevate per la modalità processuale seguita.
Massime di principio
- La notifica per compiuta giacenza, se correttamente eseguita, è idonea a fondare la presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato, salvo prova concreta che il domicilio dichiarato non fosse corrispondente alla reale condizione dell'imputato.
- La nomina di un difensore di fiducia e la conferimento di procura speciale per la definizione del processo rafforzano la presunzione che l'imputato fosse a conoscenza delle fasi processuali e delle udienze.
- Nei procedimenti penali il giudice deve sempre valutare complessivamente gli elementi di fatto che possono influire sull'effettiva conoscenza del processo (es. domicilio effettivo, rapporti con il difensore, avvisi notificati), soprattutto quando l'imputato potrebbe essere senza domicilio stabile.
- Per l'accertamento del reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti la sola positività delle urine è generalmente insufficiente: elementi più probanti sono gli esami ematici che rilevino delta-9-THC e metaboliti in concentrazioni indicative di un processo metabolico in corso, unitamente a segni esteriori di alterazione e condotte di guida pericolosa.
- La valutazione della sussistenza dello stato di alterazione è globale e può fondarsi sulla convergenza di prove di laboratorio, criteri tecnici validati e osservazioni comportamentali rilevate dagli operatori.
- Nel formulare impugnazioni sulla nullità di notifica o sulla insufficienza della prova di alterazione, è necessario fornire elementi specifici e concreti per contrastare la valutazione motivata del giudice di merito; deduzioni generiche risultano in genere inefficaci.
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