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Sentenza

Sentenza del 23/08/2023 n. 25157 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Società non aveva indicato nella dichiarazione 2011 la variazione in diminuzione relativa all'investimento ambientale (Tremonti Ambiente). Presentò nel 2014 dichiarazioni integrative e istanza di rimborso per l'eccedenza di IRES, sul cui diniego si formò silenzio-rifiuto; l'Agenzia emise comunicazione di irregolarità per il 2012 disconoscendo la perdita del 2011. Il Tribunale respinse i ricorsi della Società; la CTR invece accolse l'appello e condannò l'Amministrazione al rimborso. L'Agenzia ricorse in Cassazione con sei motivi, contestando fra l'altro l'interpretazione della normativa che la CTR aveva fatto, la prova del quantum, la nozione di investimento ambientale e il fatto che la Società avrebbe dovuto essere esclusa perché realizza impianti per la vendita di energia (non per autoconsumo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo (riguardante l'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione Tremonti Ambiente), ritenendo che l'agevolazione spetti solo per investimenti diretti a prevenire/ridurre/riparare danni ambientali inerenti all'attività dell'impresa investitrice (non per danni causati da terzi o per imprese il cui oggetto è produrre/cedere energia a terzi). Per effetto di ciò la sentenza della CTR è cassata; decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la Corte rigetta l'originario ricorso della Società contributrice. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 388/2000, art. 6, commi 13-19

    "(l)a quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito"; "(p)er investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali...necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente...Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale"

    La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: l'agevolazione è concessa solo se l'investimento è finalizzato a prevenire/ridurre/riparare danni inerenti all'attività dell'impresa investitrice (inerenza), escludendo gli investimenti diretti a danni causati da terzi o realizzati da imprese il cui oggetto è di per sé interventi ambientali/produzione di energia per il mercato.

  • Art. 2697 c.c.

    Riferito al riparto dell'onere della prova: la CTR aveva ritenuto che, in mancanza di perizia giurata contraria prodotta dall'Ufficio, valesse la prova fornita dalla Società; sulla questione la Corte, pur assorbendo il motivo, conferma che l'onere probatorio grava sul contribuente quanto alla sussistenza dei presupposti dell'agevolazione.

  • Artt. 102 e 109 T.U.I.R.

    Richiamati in relazione alla determinazione del reddito e alla disciplina fiscale degli investimenti; la corretta individuazione della base e del periodo d'imposta rilevante va interpretata in conformità con la nozione di investimento ambientale stabilita dall'art. 6 L. 388/2000.

  • D.M. 19 febbraio 2007, art. 2, lett. g)

    Richiamato come parte della disciplina tecnica di qualificazione degli investimenti; la Corte ne tiene conto nell'analisi della nozione di investimento ambientale.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi a dedotte nullità o vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo connesso alle formalità dell'impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 18, commi 2 e 4

    Richiamato in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione degli atti tributari; non ha condotto a diverso esito essendo il motivo assorbito.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio, avendo ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Norme del diritto dell'Unione (artt. 87-89 Trattato CEE / artt. 107-109 TFUE)

    Citazione interpretativa: la limitazione dell'agevolazione evita che essa si trasformi in un aiuto di Stato a favore di imprese che operano strutturalmente nel settore ambientale, proteggendo la concorrenza interna al mercato UE.

Massime di principio

  • L'agevolazione Tremonti Ambiente (L. 388/2000, art. 6, commi 13-19) ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente: spetta solo per investimenti destinati a prevenire/ridurre/riparare danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa richiedente (inerenza).
  • Sono esclusi gli investimenti realizzati da imprese il cui oggetto è la produzione di beni/servizi ambientali o la produzione di energia destinata alla vendita, se il danno ambientale cui mirano non è inerente all'attività della stessa impresa investitrice (rischio di aiuto di Stato se esteso).
  • Il contribuente deve provare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione e il quantum spettante: la documentazione tecnico-contabile e perizie devono dimostrare l'inerenza e l'approccio incrementale del calcolo.
  • La Pubblica Amministrazione può contestare con proprie valutazioni tecniche; l'assenza di una perizia dell'Ufficio non sempre vale a favore del contribuente se è necessario dimostrare l'inerenza o altri requisiti sostanziali.
  • Le norme fiscali agevolative vanno interpretate alla luce del diritto dell'Unione: un'interpretazione estensiva che favorisca un settore specifico può essere scrutinata come possibile aiuto di Stato.
  • In caso di controversia, valutare attentamente: (a) qual è l'attività economica dell'investitore; (b) se l'investimento è diretto a ridurre danni derivanti dall'attività propria; (c) la metodologia di calcolo (approccio incrementale); e (d) la documentazione probatoria tecnica.
  • Se si intende richiedere l'agevolazione in casi simili, predisporre perizia giurata dettagliata che dimostri l'inerenza e l'incremento dell'investimento rispetto alla situazione antecedente, e prevedere la possibilità di contestazione tecnica da parte dell'Amministrazione.

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