Sentenza del 22/12/2015 n. 5591 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO - Utilizzabilità delle prove penali - Autonoma valutazione del giudice tributario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'esito del processo penale non è estraneo al giudizio tributario. Il giudice tributario può fondare il proprio convincimento anche sulle prove raccolte in sede penale, ma deve esaminarle e valutarle autonomamente, senza recepire in modo automatico né l'esito né le valutazioni del giudice penale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità, nel processo tributario, delle prove acquisite in un procedimento penale. La questione centrale è stabilire se il giudice tributario possa utilizzare gli elementi probatori emersi nel giudizio penale e, in caso affermativo, a quali condizioni.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sull'autonoma valutazione delle prove penali nel processo tributario
Il giudice tributario può, infatti, legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel giudizio penale, a condizione che proceda ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori.
Le prove formate o acquisite nel processo penale possono essere utilizzate nel processo tributario, ma non hanno efficacia vincolante automatica. Il giudice tributario deve verificarne autonomamente attendibilità, rilevanza e capacità dimostrativa rispetto alla pretesa tributaria.
Cassazione n. 10269/2005
La decisione richiama un precedente conforme secondo cui il giudice tributario può utilizzare gli elementi probatori provenienti dal procedimento penale, purché li sottoponga a una valutazione autonoma e motivata.
Massime di principio
- L'assoluzione o la condanna penale non determinano automaticamente l'esito del processo tributario, perché i due giudizi hanno oggetto, regole probatorie e finalità differenti.
- Gli atti e le prove raccolti nel procedimento penale possono essere acquisiti e valorizzati nel giudizio tributario anche se non sono stati formati originariamente in tale processo.
- Il giudice tributario non può limitarsi a richiamare l'esito del processo penale: deve spiegare perché le singole prove risultano attendibili e rilevanti ai fini fiscali.
- In una situazione analoga, la parte che contesta l'utilizzo delle prove penali dovrebbe evidenziare eventuali carenze di attendibilità, pertinenza o motivazione, mentre l'Amministrazione deve dimostrare il collegamento concreto tra tali prove e la pretesa tributaria.
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