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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 13.10.2025, notificato il 20.10.2025, con cui il Questore della Provincia di Catania ha rigettato l’istanza per il rinnovo della licenza di porto fucile uso tiro a volo; 2) ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 06.08.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\3\2026: del decreto del Prefetto della Provincia di Catania dell’11.12.2025 prot. n. -OMISSIS- di divieto detenzione armi, notificato l’8.1.2026; 4) la comunicazione di avvio del procedimento della Prefettura di Catania del 27.10.2025 prot. n. -OMISSIS-; 5) ogni altro atto e/o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota della Questura di Catania del -OMISSIS-, con la quale è stata proposta l’adozione di un provvedimento di divieto di detenzione armi.

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto fucile uso tiro a volo e successivo decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, con prescrizione di alienazione delle armi e munizioni e previsione della confisca in caso di mancato adempimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento del Questore di Catania che aveva rigettato l'istanza di rinnovo della licenza di porto fucile uso tiro a volo, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto del Prefetto di Catania recante divieto di detenzione di armi, la relativa comunicazione di avvio e gli atti presupposti, tra cui la proposta della Questura. Il testo non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti; il TAR ha riservato alla sede di merito l'approfondimento dei profili di illegittimità prospettati.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto necessario sospendere gli effetti del decreto prefettizio nella parte relativa all'obbligo di alienare le armi e le munizioni entro il termine stabilito, considerato che, decorso inutilmente tale termine, sarebbe intervenuta la confisca ai sensi dell'art. 6 della legge n. 152/1975. In luogo dell'alienazione, ha disposto che tutte le armi e le munizioni del ricorrente siano custodite, nelle more della definizione del giudizio, presso il Comando Carabinieri di Aci Catena ovvero in altro deposito individuato dal Prefetto di Catania. È rimasto fermo il divieto di detenzione imposto dal decreto prefettizio. L'esame del fumus dei profili di illegittimità è stato rinviato alla fase di merito; è stata fissata la prima udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata in via incidentale.

  • art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152

    Richiamato quale fondamento della confisca delle armi e munizioni in caso di mancata alienazione entro il termine previsto dal decreto prefettizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento prefettizio vieta la detenzione di armi e impone l'alienazione delle armi e munizioni entro un termine, prevedendo altrimenti la confisca, il giudice cautelare può sospendere limitatamente l'obbligo di alienazione e disporre la custodia dei beni presso l'autorità pubblica o in un deposito individuato dal Prefetto, mantenendo fermo il divieto di detenzione.
  • La sussistenza del periculum in mora può essere ravvisata nel rischio concreto di confisca delle armi e munizioni derivante dal mancato rispetto del termine di alienazione previsto dal provvedimento prefettizio.
  • Quando il giudice ritiene che i profili di illegittimità dell'atto richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, può riservarne l'esame alla sede di merito e adottare comunque una misura provvisoria limitata, diretta a evitare il pregiudizio irreversibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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