Sentenza n. 784/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 436/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 436/2023, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciuta a suo credito nei confronti dell’Amministrazione. Nel corso del giudizio, prima dell’udienza camerale, l’Amministrazione ha eseguito il pagamento, sicché la ricorrente ha dichiarato soddisfatta la propria pretesa e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in ragione del pagamento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il pagamento successivo alla proposizione del ricorso giustificasse l’addebito delle spese al Ministero. In considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero, il Collegio ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese e ha condannato il Ministero al rimborso della restante metà, liquidata in euro 400, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere in presenza del soddisfacimento della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta in esecuzione del giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
- Quando l’Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione in ragione della condotta che ha reso necessario il giudizio.
- La definizione amministrativa della controversia nelle more del giudizio può giustificare la compensazione parziale delle spese, ferma la condanna dell’Amministrazione al rimborso della quota residua quando il pagamento successivo al ricorso abbia determinato la necessità dell’azione giudiziaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →