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Sentenza

Sentenza n. 784/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 436/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 436/2023, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciuta a suo credito nei confronti dell’Amministrazione. Nel corso del giudizio, prima dell’udienza camerale, l’Amministrazione ha eseguito il pagamento, sicché la ricorrente ha dichiarato soddisfatta la propria pretesa e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in ragione del pagamento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il pagamento successivo alla proposizione del ricorso giustificasse l’addebito delle spese al Ministero. In considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero, il Collegio ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese e ha condannato il Ministero al rimborso della restante metà, liquidata in euro 400, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere in presenza del soddisfacimento della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta in esecuzione del giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • Quando l’Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione in ragione della condotta che ha reso necessario il giudizio.
  • La definizione amministrativa della controversia nelle more del giudizio può giustificare la compensazione parziale delle spese, ferma la condanna dell’Amministrazione al rimborso della quota residua quando il pagamento successivo al ricorso abbia determinato la necessità dell’azione giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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