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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04644/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef 2008 fondato sul redditometro, con cui l'Amministrazione ha imputato al contribuente un maggior reddito per euro 13.569,00, valorizzando il possesso di due autovetture e l'acquisto di un immobile per euro 185.000,00. Il contribuente ha contestato l'atto sostenendo di aver giustificato la provvista impiegata, in particolare con un prestito di euro 50.000,00 ricevuto dalla compagna e documentato tramite assegno bancario tracciabile. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe male applicato le regole dell'accertamento sintetico, ignorando le prove offerte dal contribuente a contrasto delle presunzioni dell'Ufficio; 2) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di dichiarare la compatibilità del reddito con le spese relative a due autovetture.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il contribuente aveva offerto solo elementi incerti e non idonei a dimostrare la provenienza lecita e la destinazione della somma di euro 50.000,00; in particolare, l'assegno era successivo al rogito dell'immobile, non provava la causa del versamento e non era stata dimostrata la provenienza della provvista. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specifica indicazione circa la proposizione e coltivazione della domanda asseritamente non esaminata; in ogni caso lo ha ritenuto anche infondato, perché nell'accertamento sintetico non è previsto un giudizio di compatibilità del reddito solo con alcuni beni singolarmente considerati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di accertamento sintetico e onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 4

    viene richiamato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia; il motivo è però ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    nell'accertamento sintetico il reddito si determina sulla base di parametri legali e del confronto tra reddito stimato e reddito dichiarato, senza limitarsi alla verifica della compatibilità con singoli beni isolatamente considerati.

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente, una volta contrastate le presunzioni dell'Ufficio, deve fornire prova idonea e specifica della diversa provenienza delle somme e della destinazione della provvista.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    sono stati ritenuti integrati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel redditometro, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su elementi sintomatici di capacità contributiva, gravando poi sul contribuente l'onere di fornire prova concreta, specifica e coerente della provenienza non imponibile delle somme utilizzate per sostenere spese o incrementi patrimoniali.
  • La prova contraria non può esaurirsi nell'allegazione di un pagamento tracciabile o nell'astratta riferibilità della somma a un prestito: occorre dimostrare anche la causa del versamento, la sua effettiva destinazione alla spesa contestata e la compatibilità temporale tra provvista e acquisto.
  • L'assegno bancario, in sé considerato, è un titolo astratto e non prova da solo la causale del trasferimento di denaro; se la data del pagamento è successiva all'atto di acquisto già perfezionato, esso non è sufficiente a dimostrare che la somma sia servita a finanziare quello specifico acquisto.
  • Nel giudizio di cassazione per omessa pronuncia, il motivo è inammissibile se non indica in modo preciso dove e come la domanda sarebbe stata proposta e coltivata nei gradi di merito.
  • L'accertamento sintetico riguarda la complessiva capacità contributiva desunta dai parametri legali e non impone di verificare la sola compatibilità del reddito con singoli beni presi isolatamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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