Cassazione Civile, Sentenza n. 11443/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia ereditaria per la divisione dei beni della defunta Alessandro Indricchio Gaetana e domanda incidentale del ricorrente (all'epoca Iuculano Massimiliano) di rimborso delle spese sostenute per lavori di manutenzione e ristrutturazione su due immobili (via Pergola e via Scarda). Il ricorrente sosteneva di aver detenuto gli immobili in vista di una successiva donazione e di aver effettuato spese straordinarie che avrebbero incrementato il valore degli immobili, chiedendo il rimborso dagli altri coeredi; gli altri resistenti chiedevano la divisione e contestavano il possesso esclusivo. In primo grado e in appello la domanda di rimborso fu respinta per mancanza di prova della necessità e urgenza delle spese e per qualificazione del rapporto come comodato, non donazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: errata qualificazione giuridica del rapporto (comodato vs donazione), carenza motivazionale e vizio nella valutazione delle prove (CTU e testi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la detenzione dell'immobile concessa dalla nonna al ricorrente a titolo gratuito, anche se in vista di una futura donazione, va qualificata come comodato e non produce effetti traslativi anticipati della proprietà. Ne consegue che la pretesa di rimborso doveva essere valutata alla luce dell'art. 1808 comma 2 cod. civ. (rimborso per spese necessarie e urgenti), per la quale il ricorrente non ha fornito la prova richiesta (necessità e urgenza). La Corte ha altresì ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le doglianze relative alla motivazione e alla valutazione delle prove, richiamando i limiti del sindacato di legittimità dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. Ha inoltre osservato che la donazione revocata prima dell'apertura della successione non poteva attribuire al ricorrente lo status di coerede donatario utile per eventuali vantaggi (es. collazione), e che nuove prospettazioni (es. ingiustificato arricchimento, mandato) non potevano essere adottate in sede di legittimità se non dedotte in primo grado. Nulla è stato disposto in favore del ricorrente sulle spese; la Corte ha dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 1803 cod. civ.
Definizione e natura del comodato: la concessione del godimento a titolo gratuito configura il comodato, caratterizzato dalla temporaneità e dall'obbligo di restituzione.
art. 1808 comma 2 cod. civ.
Regola il rimborso delle spese sostenute dal comodatario: sono rimborsabili le spese necessarie e urgenti; il comodatario che pretende il rimborso deve provarne la necessità e l'urgenza.
art. 769 cod. civ.
Nozione di donazione: atto di liberalità che richiede animus donandi e forma solenne (atto pubblico con testimoni); non si possono attribuire effetti traslativi anticipati a mere concessioni di godimento.
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto non violato il principio quando la qualificazione del rapporto come comodato è stata fondata su elementi probatori e diritto applicabile.
art. 360 c.p.c.
Determinazione dei motivi di cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, specie dopo la riforma (in particolare riferimento alla riduzione della sindacabilità della motivazione).
art. 116 c.p.c.
Regole sulla valutazione della prova: censura ammissibile se il giudice non ha valutato secondo il prudente apprezzamento o ha attribuito valori non consentiti dalla norma; la Corte ha ritenuto che le doglianze non soddisfavano i requisiti di ammissibilità.
art. 2697 cod. civ.
Regola l'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio sulle circostanze necessarie per ottenere il rimborso.
art. 2042 cod. civ.
Richiamato per esclusione dell'azione di ingiustificato arricchimento nel contesto in cui il rimborso era preteso in regime di comodato (azione sostituita dalla disciplina del comodato se pertinente).
art. 748 cod. civ.
Norma sulla collazione del coerede donatario: non applicabile perché la donazione era stata revocata prima dell'apertura della successione, per cui il ricorrente non poteva essere considerato coerede donatario ai fini della collazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 17 / art. 13 comma 1-quater DPR 30.5.2002 n. 115
Previsione normativa riguardante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Cass. Sez. Un. n. 7930/2008 (giurisprudenza richiamata)
La Corte d'appello ha richiamato tale pronuncia non perché identica la fattispecie, ma per il principio che non si riconoscono effetti traslativi anticipati di un atto di trasferimento in presenza di mera attribuzione del possesso a terzi (analogia sul punto dell'inesistenza di efficacia traslativa anticipata).
Massime di principio
- La concessione del godimento di un immobile a titolo gratuito è in linea di principio qualificabile come comodato anche se effettuata in vista di una futura donazione: la donazione produce effetti traslativi solo con l'atto formale e non retroagisce a conferire proprietà prima della sua perfezione.
- Per ottenere il rimborso delle spese sostenute dal comodatario ai sensi dell'art. 1808 c.c. è necessario provare la caratteristica di necessità e urgenza delle spese; la semplice migliorìa o il fatto di aver effettuato interventi non basta a fondare il rimborso.
- Se una donazione è stata revocata prima dell'apertura della successione, il ricevente non acquista lo status di coerede donatario utile per vantaggi successori o per la collazione; pertanto non possono essere invocate conseguenze della donazione non perfezionata alla morte.
- In sede di cassazione le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 360 c.p.c. (riformato): le doglianze generiche o nuove prospettazioni non emerse in primo grado sono normalmente inammissibili.
- L'onere di allegazione e prova grava su chi sostiene fatti costitutivi della sua pretesa (art. 2697 c.c.); le posizioni alternative (es. ingiustificato arricchimento, mandato) devono essere prospettate e provate nel giudizio di merito per poter essere valutate e impugnate in sede di legittimità.
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