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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 6842 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva respinto l'appello del Consorzio avverso la decisione della CTP che aveva annullato la cartella esattoriale relativa agli anni 2005 e 2006 per intervenuta prescrizione e per mancata determinazione dell'ammontare delle spese consortili nel piano annuale di riparto. Il Consorzio sosteneva che, ai sensi della L.R. Calabria n.11/2003 art.23, la quota per spese istituzionali è dovuta "indipendentemente dal beneficio fondiario" e che aveva depositato la delibera commissariale relativa alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Consorzio solo sul piano formale: ha ritenuto fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n.11/2003 art.23 nella parte che prevedeva l'assoggettamento alla contribuzione "indipendentemente dal beneficio fondiario" (principio affermato dalla Corte Costituzionale, sent. 188/2018). Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata della CTR e ha rinviato la causa alla CTR della Calabria, in diversa composizione, affinché siano accertati i reali presupposti di legge per l'assoggettamento agli oneri consortili: esistenza e legittimità del piano di classifica, perimetro di contribuenza, riconoscimento dell'effettivo beneficio all'immobile e la corretta determinazione delle spese tramite il piano annuale di riparto.

Norme richiamate

  • L.R. Calabria n.11/2003, art.23

    prevedeva che il contributo consortile, quanto alle spese afferenti ai fini istituzionali, fosse dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario"

    La norma originaria tentava di assoggettare gli immobili alla contribuzione per il solo inserimento nel comprensorio, disancorando la debenza dal requisito del beneficio fondiario; tale impostazione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte che elimina il requisito del beneficio

  • L.R. Calabria n.13/2017, art.1

    novella la L.R. n.11/2003 art.23 prevedendo l'obbligo di pagamento "in presenza del beneficio" e richiamando i piani di classifica per la determinazione del contributo

    Ha reintegrato il requisito del beneficio per l'assoggettamento, ma la modifica ha efficacia prospettica (rimedio per il futuro) e non sanava retroattivamente le posizioni pregresse derivanti dalla norma precedente

  • Sentenza Corte Costituzionale 188/2018

    dichiarata l'illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n.11/2003 art.23, comma 1 lett. a), nella parte in cui prevedeva il contributo "indipendentemente dal beneficio"

    La Corte ha stabilito che il legislatore regionale non può trasformare il contributo consortile in un'imposta fondiaria di carattere generale assoggettando immobili al tributo solo per il fatto di essere nel comprensorio; il presupposto dell'imposizione deve essere il beneficio derivante dall'attività di bonifica

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate: Cass. 11722/2010, Cass. 26395/2019, Cass. 17759/2019)

    Per determinare il quantum della contribuzione è necessario accertare la legittimità e la congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei vantaggi diretti e immediati derivanti dalle opere del Consorzio; la mera inclusione del bene nel comprensorio non basta

Massime di principio

  • Non è sufficiente l'inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio per legittimare l'imposizione del contributo consortile: è necessario provare l'esistenza del beneficio fondiario derivante dall'attività di bonifica.
  • La contribuzione deve essere determinata sulla base di un piano di classifica e di un piano annuale di riparto delle spese approvati; il Consorzio deve dimostrare formalmente l'approvazione e la congruità di tali atti per fondare la pretesa impositiva.
  • Le modifiche legislative che reintegrano il requisito del beneficio (es. L.R. n.13/2017) hanno efficacia prospettica e non sanano automaticamente eventuali pretese anteriori basate sulla norma dichiarata incostituzionale.
  • In sede contenziosa il contribuente può efficacemente contestare la cartella richiedendo l'accertamento dell'assenza del presupposto del beneficio o della mancata approvazione/identificazione nel piano di classifica; l'onere di prova circa gli atti amministrativi che legittimano l'imposizione grava sull'ente impositore.
  • Per situazioni analoghe occorre verificare distintamente (i) l'an della contribuzione (esistenza del presupposto: piano di classifica, perimetro, beneficio), e (ii) il quantum (approvazione del piano di riparto e determinazione delle spese istituzionali). Se uno di questi elementi manca, l'azione esattoriale può essere annullata o rinviata per ulteriori accertamenti.

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