Cassazione Civile, Ordinanza n. 29216/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Amministrazione finanziaria in relazione a una sentenza del Tribunale di Nola che aveva sciolto una comunione ereditaria avente a oggetto un unico immobile indivisibile del valore di euro 467.000. L’immobile era stato assegnato a una coerede, con contestuale versamento agli altri coeredi di somme pari al valore delle rispettive quote (euro 77.833,33 ciascuno). L’Ufficio ha qualificato l’operazione come divisione con conguaglio, applicando l’aliquota del 9% sulla parte ritenuta traslativa e l’aliquota dell’1% sulla restante parte; la contribuente ha invece sostenuto che si trattasse di mera divisione, senza effetto traslativo, dunque soggetta all’imposta dell’1% sull’intero. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 131/1986, assumendo che la CTR avesse illegittimamente escluso l’effetto traslativo del versamento corrisposto ai coeredi non assegnatari; 2) violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse annullato integralmente l’avviso di liquidazione invece di rideterminare l’imposta dovuta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione della CTR, poiché, in base all’art. 34 d.P.R. n. 131/1986 e alla giurisprudenza richiamata, l’aliquota propria degli atti traslativi si applica solo quando, nello scioglimento della comunione, a un condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto alla sua quota; nel caso concreto, invece, ai coeredi non assegnatari è stato corrisposto esattamente il valore della rispettiva quota, senza eccedenze, sicché non ricorreva effetto traslativo imponibile in misura maggiore. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché nuova: la questione della necessità di rideterminare l’imposta anziché annullare l’avviso non risultava trattata nella sentenza impugnata e l’Agenzia non aveva allegato né indicato specificamente di averla sollevata nei gradi di merito, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. L’Agenzia è stata condannata anche alle spese di lite del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. n. 131/1986
"in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita"
L’aliquota prevista per gli atti traslativi si applica solo alla parte di valore eccedente la quota spettante al condividente assegnatario; se il conguaglio corrisponde esattamente al valore della quota, non si realizza un trasferimento imponibile in misura diversa da quella propria della divisione.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
La censura relativa alla pretesa necessità di rideterminare l’imposta è stata ritenuta inammissibile perché dedotta per la prima volta in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nello scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene indivisibile a un condividente e pagamento agli altri del valore esatto delle rispettive quote, l’operazione resta soggetta all’imposta propria della divisione; l’aliquota degli atti traslativi opera solo sulla parte in cui vi sia attribuzione eccedente rispetto alla quota spettante.
- Ai fini dell’art. 34 d.P.R. n. 131/1986, il presupposto dell’effetto traslativo rilevante ai fini dell’imposta di registro è l’attribuzione di beni di valore superiore alla quota; in assenza di eccedenza, il conguaglio in denaro non muta la natura divisoria dell’atto.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averle dedotte nei precedenti gradi di giudizio e indichi l’atto in cui ciò è avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29176/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29177/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29179/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29180/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29181/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →