Sentenza n. 669/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento - della Determinazione del Dirigente del Settore Contratti e Appalti del Comune di Brindisi n. d’ordine generale 72 e d’ordine Reg. Settore n. 3 del 16.01.2026 con cui si è perso atto del verbale di gara dell’11.12.2025 e si è proceduto ad aggiudicare al Sig. Alessandro Quarta la concessione del locale di proprietà comunale in Piazza Mercato nn. 20,21,21A/22, quale lotto 1 dell’asta pubblica per la concessione a terzi per anni 6 di locali di proprietà comunale ad uso commerciale ubicati in Piazza Mercato, P.le Lenio Flacco e Via Ticino; - della nota del Comune di Brindisi 11.03.2026 prot. n. 0035843 con cui si è dato negativo riscontro alla istanza 6.3.2026 di intervento in autotutela omettendo di adottare un doveroso provvedimento di revoca dell’aggiudicazione; - dell’avviso pubblico indetto dal Comune di Brindisi con cui si è dato avvio alla procedura di gara conclusasi con l’aggiudicazione a favore di Quarta Alessandro, nella parte in cui (art. 2 comma 2 parte finale) dovesse essere interpretata come possibilità di partecipare pur in difetto dei requisiti professionali ma con l’impegno a conseguirli nel termine perentorio di gg. 30 dalla data di notifica della comunicazione di aggiudicazione provvisoria; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con particolare riferimento al verbale della gara dell’11.12.2025, tenutasi nella sala gare del Comune di Brindisi, nella parte in cui, all’esito dell’apertura delle buste, il Sig. Alessandro Quarta è stato ritenuto migliore offerente e, quindi, aggiudicatario provvisorio del lotto 1 costituito dal locale commerciale sito in Piazza Mercato nn. 20/21 21/A/22; e per l’accertamento del diritto della Società ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione a suo favore della concessione del locale commerciale di proprietà comunale sito in Piazza Mercato nn. 20,21,21A/22, quale lotto 1 dell’asta pubblica indetta dal Comune di Brindisi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva della concessione di un locale commerciale comunale al concorrente risultato migliore offerente, nonché il diniego di autotutela e gli atti della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della concessione del locale comunale, sostenendo che il concorrente aggiudicatario non avesse dimostrato il possesso dei requisiti professionali necessari per l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2 dell’avviso pubblico, dell’art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010 e della normativa regionale, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto considerare l’aggiudicazione come provvisoria e attendere trenta giorni per l’acquisizione della documentazione relativa ai requisiti professionali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni, del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 e dell’avviso di gara, nonché eccesso di potere per errore manifesto e difetto dei presupposti, contestando che il Comune si fosse limitato a recepire una certificazione ARPAL attestante l’impiego dell’aggiudicatario come "aiuto commesso" presso un’impresa operante nel settore della somministrazione, senza verificare se egli avesse effettivamente svolto mansioni di dipendente qualificato addetto alla vendita, all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, per il periodo richiesto dalla legge e con la necessaria iscrizione previdenziale. Il controinteressato ha sostenuto di possedere i requisiti e ha prodotto ulteriore documentazione soltanto nel giudizio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente nei suoi effetti sostanziali, con annullamento dell’aggiudicazione definitiva e salvezza della riedizione del potere amministrativo. Il primo motivo è stato respinto: il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 dell’avviso riguarda esclusivamente il concorrente che partecipi senza possedere i requisiti professionali, dichiarando di impegnarsi a conseguirli dopo l’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicatario aveva invece dichiarato di possedere già il requisito professionale, mentre la mancata disponibilità di un’autorizzazione amministrativa per il locale non era rilevante, poiché l’attività era soggetta a SCIA, presentabile soltanto dopo l’acquisizione della disponibilità materiale dell’immobile. Il secondo motivo è stato accolto: la certificazione ARPAL relativa alla qualifica di "aiuto commesso" non dimostrava, da sola, lo svolgimento delle specifiche mansioni richieste dall’art. 71, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 59/2010, né risultava adeguatamente comprovata l’iscrizione previdenziale. Il Comune avrebbe dovuto svolgere una verifica effettiva e specifica del requisito prima dell’aggiudicazione definitiva. La documentazione prodotta dal controinteressato soltanto in giudizio non poteva sanare la carenza dell’istruttoria amministrativa, poiché non risultava valutata dal Comune nel procedimento. È stata annullata, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la determinazione di aggiudicazione, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei criteri indicati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 71, comma 6, d.lgs. n. 59/2010
per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o … prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti … comprovata dalla iscrizione all’istituto della previdenza sociale
Il requisito professionale richiede non il semplice impiego presso un’impresa del settore, ma lo svolgimento delle specifiche attività qualificate indicate dalla disposizione, per il periodo previsto e con comprovata iscrizione previdenziale.
artt. 17 e 39 l.r. n. 24/2015
Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sufficiente, salvo eccezioni non dedotte, la presentazione di una SCIA; tale segnalazione può essere presentata dopo l’acquisizione della disponibilità materiale dell’immobile.
art. 2 dell’avviso pubblico di gara
impegno a conseguire il titolo abilitativo per esercitare l’attività di che trattasi, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni solari consecutivi dalla data della notifica della comunicazione di assegnazione provvisoria del locale, decorso inutilmente il quale termine, si produrrà automaticamente la revoca dell’assegnazione stessa
Il termine di trenta giorni opera solo per chi partecipi senza possedere i requisiti professionali e si impegni a conseguirli; non si applica a chi dichiari di possederli già, anche se debba ancora presentare la SCIA per l’utilizzo dello specifico locale.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nelle procedure per la concessione di locali destinati ad attività commerciali, quando la lex specialis distingue tra concorrenti già in possesso dei requisiti professionali e concorrenti che si impegnano a conseguirli dopo l’aggiudicazione provvisoria, il termine assegnato per conseguire il titolo abilitativo si applica soltanto alla seconda categoria.
- La mancata disponibilità di un’autorizzazione amministrativa specifica per l’esercizio dell’attività nel locale non equivale al difetto del requisito professionale quando l’attività è soggetta a SCIA presentabile soltanto dopo l’acquisizione della disponibilità materiale dell’immobile.
- Ai fini della verifica del requisito professionale previsto per la somministrazione o vendita di alimenti e bevande, non è sufficiente attestare l’impiego presso un’impresa del settore: l’amministrazione deve verificare lo svolgimento delle specifiche mansioni qualificate richieste dalla legge, la durata dell’esperienza e la relativa documentazione previdenziale.
- La produzione in giudizio di documenti ulteriori rispetto a quelli valutati dall’amministrazione non può sostituire la verifica che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere nel procedimento né sanare, ai fini della legittimità dell’aggiudicazione, il difetto di istruttoria amministrativa.
- L’annullamento dell’aggiudicazione per omessa verifica di un requisito non comporta automaticamente l’aggiudicazione al concorrente secondo classificato, quando residua in capo all’amministrazione il potere-dovere di effettuare la verifica e di rideterminarsi.
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