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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17670/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Firenze che aveva respinto la richiesta di revoca della misura coercitiva (obbligo di dimora nel Comune di Torino con permanenza domiciliare notturna e ulteriori prescrizioni). Il motivo che sostiene il ricorso in Cassazione è l'inosservanza dell'art. 568, comma 5, c.p.p.: il ricorrente afferma che, pur avendo il Tribunale dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, L. n. 69/2005 e 719 c.p.p., il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere l'impugnazione al giudice competente ai sensi dell'art. 586, comma 5, ultima parte, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale: il rimando di legge (art. 9, comma 7, L. 69/2005) alla competenza della Corte di Cassazione per i provvedimenti cautelari connessi a procedure passive di mandato d'arresto europeo era chiaro e consolidato in giurisprudenza, pertanto il ricorrente ha volontariamente attivato un mezzo di impugnazione non previsto dalla legge. La Corte ha richiamato l'interpretazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p.: il giudice può rettificare la qualificazione del gravame solo per salvaguardare la volontà reale della parte quando questa abbia effettivamente inteso utilizzare il rimedio corretto, ma non può sostituire il mezzo impugnatorio scelto con un diverso rimedio non evocato dalla parte. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 5, c.p.p.

    La disposizione impone che l'impugnazione sia considerata rispetto alla sostanza della volontà della parte; il giudice può rettificare un'errata etichetta dell'impugnazione solo se la volontà reale corrisponde a un rimedio effettivamente previsto dalla legge. Non consente invece di sostituire il mezzo impugnatorio scelto con un diverso mezzo non voluto dalla parte.

  • art. 9, comma 7, Legge n. 69/2005

    art. 9, comma 7, L. n. 69/2005

    Prevede il rinvio recettizio alla disciplina dell'art. 719 c.p.p., stabilendo che i ricorsi avverso provvedimenti cautelari in procedimenti connessi a mandato di arresto europeo devono essere proposti alla Corte di Cassazione e non al Tribunale del riesame.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per stabilire la competenza della Corte di Cassazione in materia di impugnazioni avverso provvedimenti cautelari, consolidando la regola sulla via di impugnazione competente.

  • art. 586, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 586, comma 5, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettiva che, ove l'impugnazione fosse stata inammissibile per vizi formali, il giudice avrebbe dovuto trasmetterla al giudice competente; la Corte ha ritenuto inapplicabile tale obbligo quando il ricorrente abbia deliberatamente scelto un mezzo non previsto dalla legge.

  • art. 267 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (CDFUE)

    Citato incidentalmente per segnalare la presenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea da parte di questa Corte, che giustificava il mantenimento delle misure cautelari in attesa della pronuncia comunitaria.

Massime di principio

  • Nei procedimenti connessi al mandato d'arresto europeo, le impugnazioni avverso provvedimenti cautelari devono essere proposte alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 9, comma 7, L. n. 69/2005 e dell'art. 719 c.p.p.; il Tribunale del riesame non è competente.
  • L'art. 568, comma 5, c.p.p. tutela la volontà sostanziale della parte consentendo la rettifica formale dell'etichetta dell'impugnazione, ma non autorizza il giudice a trasformare un mezzo d'impugnazione volontariamente e consapevolmente scelto in un diverso rimedio non voluto dalla parte.
  • Se la legge e la giurisprudenza delineano chiaramente la via di impugnazione applicabile, la scelta consapevole di un rimedio non previsto legittima la dichiarazione di inammissibilità.
  • Quando il ricorrente ritiene che sia stata violata una norma procedurale (es. art. 568 c.p.p.), occorre proporre il rimedio effettivamente previsto dalla legge; non è sufficiente appellarsi a principi generali per ottenere la riforma della qualificazione giuridica del gravame.
  • Il giudice deve valutare se l'errata denominazione dell'impugnazione nasca da semplice errore formale (rectificabile) oppure dalla volontà di attivare un mezzo diverso (inesistente/ inammissibile): nel primo caso può procedere alla rettifica, nel secondo deve dichiarare l'inammissibilità.
  • In situazioni analoghe, per evitare l'inammissibilità e le conseguenze economiche (spese e ammenda), è preferibile proporre l'impugnazione davanti all'autorità competente indicata dalla normativa specifica o, in caso di dubbio sulla competenza, formulare istanza di chiarimento o ricorso presso l'organo previsto dalla legge prima di optare per mezzi alternativi.

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