Cassazione Penale, Sentenza n. 51656/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Romano ha impugnato la sentenza di patteggiamento in appello deducendo omessa motivazione circa la congruità della pena, chiedendo la prevalenza delle circostanze attenuanti e l'esclusione della recidiva. Palmisano, ai soli effetti civili, ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 110 e 644 c.p. e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte d'appello nella valutazione delle posizioni di Ciaccia e Causo: secondo Palmisano gli elementi probatori indicano che Ciaccia e Causo agirono in favore del Romano (mettendo in contatto la vittima col Romano, incassando somme "su indicazione" del Romano, trattendo importi destinati al Romano), e non nell'interesse della persona offesa, per cui l'assoluzione sarebbe ingiustificata.
La decisione
Il ricorso di Romano è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla determinazione della pena nell'ambito di un patteggiamento in appello non siano deducibili in Cassazione, salvo il caso di pena illegale, che qui non ricorreva. Romano è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di Palmisano è stato invece accolto: la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato elementi decisivi emersi nel dibattimento rispetto alle posizioni di Ciaccia e Causo; ha annullato la sentenza impugnata negli effetti civili nei confronti di Ciaccia e Causo e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a questo anche la liquidazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Articolo richiamato in relazione ai motivi di cassazione: lett. b) e e) riguardano vizii di motivazione o contraddittorietà. La Corte ne verifica la ricorrenza ma segnala che, nel caso di patteggiamento in appello, molte doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il patteggiamento in appello; la Corte ricorda i limiti di sindacato in Cassazione sulle sentenze pronunciate in base a tale istituto, specie riguardo alla congruità della pena.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare questioni sulle condizioni di proscioglimento e sulle valutazioni che possono essere rinunciate con l'accordo; la Corte sottolinea che doglianze riguardanti questioni rinunciate dalle parti non sono deducibili in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese del procedimento in Cassazione; usata per condannare il ricorrente inammissibile (Romano) al pagamento delle spese.
art. 622 cod. proc. pen.
Norma che consente, in casi eccezionali, di annullare sentenze penali con rinvio al giudice civile per le sole questioni civili, lasciando fermi gli effetti penali della sentenza; applicata qui per trasferire la cognizione degli aspetti civilistici al giudice civile competente.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: oggetto di censura da parte della parte civile rispetto alla valutazione (in primo grado) del concorso di Ciaccia e Causo e della successiva assunzione della Corte d'appello.
art. 644 cod. pen.
Articolo che definisce il reato di usura; la parte civile invocava la sua applicazione nei confronti di Ciaccia e Causo sostenendo che i fatti di incasso e mediazione rientrino nel concorso nel reato di usura.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello non può criticare liberamente la congruità della pena concordata: tali censure sono inammissibili salvo che la pena sia illegale o ecceda i limiti edittali.
- Se la sentenza di appello omette di considerare circostanze probatorie decisive sulla responsabilità civile di terzi, la Cassazione può annullare la decisione solo negli effetti civili e rinviare la questione al giudice civile competente per valore, fermando gli effetti penali definitivi.
- Le doglianze attinenti a valutazioni che le parti hanno rinunciato a far valere con un accordo (o che rientrano nel negozio processuale) difficilmente sono ammissibili in Cassazione.
- Art. 622 c.p.p. è norma di eccezione per trasferire questioni civilistiche al giudice civile quando le statuizioni penali sono risultate definite e non più rimesse in discussione; il rinvio riguarda il solo versante civile.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e, se ravvisa colpa nella proposizione del ricorso, irrogare somme alla Cassa delle ammende.
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