Sentenza del 04/03/2015 n. 4342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Istituto religioso ha impugnato l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2003, sostenendo di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i). In particolare, ha dedotto la propria natura religiosa e la destinazione degli immobili ad attività di religione e culto, cura delle anime e formazione dei membri dell’istituto. Ha inoltre invocato alcune precedenti sentenze come giudicato esterno e contestato l’interpretazione della normativa modificata nel 2005-2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per l’anno d’imposta 2003, l’esenzione ICI si applicava soltanto agli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività di religione o culto indicate dalla L. n. 222/1985, art. 16, lett. a). Le modifiche normative successive, che hanno ampliato l’esenzione anche ad attività non esclusivamente commerciali, hanno natura innovativa e non retroattiva. Non è stato riconosciuto alcun giudicato esterno, poiché le precedenti decisioni riguardavano annualità o atti diversi e, comunque, l’interpretazione giuridica di una norma non può formare oggetto di giudicato. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione e culto.
Per l’anno 2003 l’esenzione doveva essere interpretata restrittivamente e richiedeva la destinazione esclusiva dell’immobile a una delle attività agevolate; non bastava la natura religiosa dell’ente né la destinazione degli eventuali utili a finalità religiose o sociali.
L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)
Sono considerate attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana.
L’esenzione originaria riguardava esclusivamente gli immobili destinati alle attività di religione e culto riconducibili a questa disposizione.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito e modificato dalla normativa successiva
L’esenzione è stata estesa alle attività indicate a prescindere dalla natura eventualmente commerciale e, nella formulazione vigente, alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
Le modifiche del 2005-2006 hanno natura innovativa, non interpretativa, e quindi non possono essere applicate retroattivamente all’anno d’imposta 2003.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 460/1997
La perdita della qualifica di ente non commerciale per esercizio prevalente di attività commerciale non si applica agli enti ecclesiastici.
La norma incide sulla qualifica soggettiva dell’ente, ma non elimina il requisito oggettivo relativo alla natura dell’attività concretamente esercitata nell’immobile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
È ammissibile cumulare nello stesso motivo la violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione, purché le due censure siano specificamente distinguibili.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
L’obbligo di formulare il quesito di diritto o il momento di sintesi non era applicabile al ricorso, poiché la disposizione era stata abrogata prima della proposizione dello stesso.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali relative agli immobili degli enti religiosi o ecclesiastici occorre verificare sia il requisito soggettivo dell’ente sia, soprattutto, il requisito oggettivo della concreta destinazione dell’immobile.
- Per le annualità anteriori alle modifiche normative del 2005-2006, l’esenzione ICI richiedeva la destinazione esclusiva dell’immobile ad attività agevolate; lo svolgimento anche parziale di attività commerciale o sanitaria può escludere il beneficio.
- La natura religiosa dell’ente, un’attestazione ecclesiastica o la destinazione degli utili a finalità religiose non sono, da soli, sufficienti a ottenere l’esenzione.
- Le modifiche legislative che ampliano un’esenzione fiscale non si applicano automaticamente al passato quando hanno natura innovativa anziché meramente interpretativa.
- Una precedente sentenza relativa a un’altra annualità, a un diverso atto o alla sola interpretazione di una norma non vincola necessariamente il giudice come giudicato esterno.
- Nel valutare la spettanza di un’esenzione tributaria bisogna fare riferimento alla normativa vigente nell’anno d’imposta oggetto dell’accertamento, non alla data dell’accertamento o a successive evoluzioni legislative.
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