Cassazione Penale, Ordinanza n. 08666/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello che aveva confermato la condanna, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Salerno. Il reato contestato era furto aggravato ex artt. 624 e 625 n. 7 c.p., con contestazione della recidiva specifica reiterata. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, sostenendo che i presupposti applicativi non ricorressero; ha inoltre denunciato una pretesa contraddizione interna della sentenza d'appello, che in un passaggio avrebbe affermato di accogliere il motivo relativo all'esclusione della recidiva, per poi adottare una decisione opposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla contraddizione fosse infondata, poiché l'inciso apparente favorevole all'imputato era un mero errore materiale, distonico rispetto al resto della motivazione, che invece esprimeva chiaramente la volontà di rigettare la richiesta di esclusione della recidiva. Ha inoltre affermato che la valutazione della recidiva operata dalla Corte territoriale era congrua e non sindacabile in sede di legittimità, perché fondata non sul solo dato dei precedenti specifici, ma su un esame concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le pregresse condanne alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando la persistenza di una inclinazione al delitto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato oggetto di condanna.
art. 625 n. 7 c.p.
Norma aggravatrice del furto, contestata unitamente all'art. 624 c.p.
art. 133 c.p.
Criterio utilizzato per valutare in concreto la rilevanza dei precedenti ai fini della recidiva, attraverso il rapporto tra fatto attuale e precedenti condanne.
art. 99 c.p.
La recidiva specifica reiterata è stata contestata e confermata; la Corte ne ha ribadito la valutazione in base alla persistenza dell'inclinazione al delitto.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è inammissibile in cassazione quando mira a rimettere in discussione una valutazione di merito congruamente motivata, fondata non sul solo dato formale dei precedenti ma su un apprezzamento concreto della loro incidenza criminologica rispetto al fatto contestato.
- Un'apparente contraddizione della sentenza non integra vizio di motivazione quando l'inciso difforme risulti, per lettura complessiva, un mero errore materiale chiaramente smentito dal resto della motivazione.
- La recidiva può essere legittimamente confermata solo se il giudice verifichi in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., se i precedenti siano indicativi di una perdurante inclinazione al reato e abbiano inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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