Cassazione Penale, Ordinanza n. 32426/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due posizioni processuali distinte. Per un imputato, la Corte di appello aveva rideterminato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la pena concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a cinque episodi del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74/2000, commessi tra il 10 dicembre 2015 e il 29 dicembre 2018. Il ricorso per cassazione censurava il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena. Per l'altro imputato, la Corte di appello aveva confermato la condanna, rideterminando la pena in anni 3 di reclusione per quattro episodi dello stesso delitto, commessi tra il 30 dicembre 2016 e il 31 maggio 2019. Il ricorso censurava la conferma del giudizio di colpevolezza, prospettando una rivalutazione alternativa delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo ricorso inammissibile perché, nel patteggiamento in appello, non è consentito impugnare la misura della pena concordata salvo il caso di illegalità della pena, qui non ravvisata. Ha ritenuto il secondo ricorso manifestamente infondato perché fondato su censure generiche e volte a una diversa lettura del materiale probatorio, non ammessa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito razionale e supportata dagli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate sulla fittizietà dei volumi di affari e sull'assenza di struttura operativa e contabilità dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il ricorso relativo al patteggiamento in appello, ha escluso che fosse deducibile in cassazione il mero dissenso sulla quantificazione della pena concordata, in assenza di illegalità della pena. Per il ricorso relativo alla conferma della condanna, ha ritenuto le doglianze meramente generiche e incentrate su una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice richiamata come base dei fatti contestati, relativi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
art. 599-bis c.p.p.
Nel patteggiamento in appello, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato; è impugnabile solo la pena illegale, non il suo mero quantum concordato.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56
Ha introdotto il patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, la censura in cassazione sulla sola misura della pena concordata è inammissibile, salvo che si deduca e riscontri l'illegalità della pena.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione alternativa del compendio probatorio o per contrapporre generiche letture dei fatti a una motivazione di merito già logicamente e adeguatamente argomentata.
- La motivazione è insindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su accertamenti oggettivi e su una ricostruzione razionale dei fatti; il dissenso difensivo sul merito probatorio non integra di per sé un vizio deducibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo diversa previsione di legge.
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