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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46213/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di estinzione per prescrizione emessa "predibattimentale" dalla Corte di appello senza contraddittorio e senza consentire alla difesa di partecipare; dedotta inosservanza di norme processuali a pena di nullità (artt. 601, 178 lett. c), 179 c.p.p.) e violazione dell'obbligo di esame del merito e della prevalenza della formula assolutoria (art. 129 c.p.p. e norme regolamentari DPR 115/2002), con la censura che la Corte abbia omesso di verificare l'assenza dei presupposti della resistenza a pubblico ufficiale e si sia limitata a formule stereotipate.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Il motivo è che la declaratoria di prescrizione in camera di consiglio senza confronto tra le parti viola il contraddittorio e il diritto di difesa; alla luce dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 111/2022) non è più possibile precludere il ricorso per cassazione contro sentenze di appello predibattimentali che dichiarino la prescrizione, e va consentito all'imputato l'atto personalissimo di rinuncia alla prescrizione per permettere la valutazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p.

    Norma processuale citata in relazione alle formalità e nullità che regolano la pronuncia in appello; viene richiamata nella censura di inosservanza delle norme a pena di nullità quando il giudice decide senza contraddittorio.

  • art. 178 lett. c) e art. 179 c.p.p.

    Richiamati in tema di nullità del procedimento e privilegi per il contraddittorio dell'imputato; la mancata osservanza è stata dedotta come vizio della sentenza predibattimentale.

  • art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Criteri di cassazione per vizi di motivazione, violazione di norme e omissione di atti; invocati dal ricorrente per contestare la mancata valutazione del prevalente principio assolutorio e l'omesso esame del merito.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede la pronuncia immediata di cause di non punibilità; la Corte ha evidenziato che tale declaratoria richiede il pieno contraddittorio e non può giustificare decisioni predibattimentali in appello senza partecipazione delle parti.

  • D.P.R. 115/2002

    Norme regolamentari in materia di procedimento amministrativo/disciplinare citate dal ricorrente per sostenere l'insussistenza di presupposti per la contestazione; la Cassazione ha richiamato tali norme in relazione all'obbligo di esame delle circostanze di fatto e di diritto.

  • artt. 598, 599 e 601 c.p.p.

    Norme che regolano l'appello; la Corte dì che tali articoli non consentono di estendere le pronunce predibattimentali di proscioglimento in appello, richiedendo invece il contraddittorio.

  • art. 469 c.p.p.

    Norma relativa al proscioglimento: la giurisprudenza di legittimità aveva negato la possibilità di proscioglimento predibattimentale in appello, principio richiamato nella motivazione.

  • art. 568 comma 4 c.p.p. (interpretato) e sentenza Corte Costituzionale n. 111/2022

    sent. n. 111 del 5 aprile 2022

    La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4 c.p.p. che impediva il ricorso in cassazione contro sentenze di appello predibattimentali per prescrizione; la Corte di cassazione ha applicato tale principio per consentire il controllo e l'annullamento della decisione non contraddittoria.

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Principi costituzionali del diritto alla difesa e del giusto processo invocati dalla Consulta per affermare l'illegittimità di interpretazioni che comprimono il contraddittorio e la possibilità di impugnare sentenze predibattimentali.

Massime di principio

  • Non è ammessa la declaratoria di prescrizione "predibattimentale" in appello senza contraddittorio: il giudice deve consentire la partecipazione della difesa prima di pronunciarsi sulla non punibilità.
  • Avverso sentenze di appello che dichiarino la prescrizione in fase predibattimentale è ora possibile proporre ricorso per cassazione, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022.
  • Se la declaratoria di prescrizione è stata emessa senza rispetto del contraddittorio la sentenza è annullabile e il giudice di legittimità può disporre il rinvio per nuovo giudizio utile a valutare il merito e a consentire all'imputato la rinuncia alla prescrizione.
  • Il diritto di difesa e il contraddittorio prevalgono sull'esigenza di furmità procedurale: l'immediatezza della declaratoria di cause di non punibilità non giustifica la soppressione del grado di giudizio.
  • In situazioni analoghe la corte di merito deve esplicitamente esaminare se sussistano i presupposti per un'assoluzione di merito (art. 129 c.p.p.) prima di limitarsi a dichiarare la prescrizione; la mancata valutazione del merito può costituire motivo di annullamento.

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