Cassazione Penale, Sentenza n. 46213/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di estinzione per prescrizione emessa "predibattimentale" dalla Corte di appello senza contraddittorio e senza consentire alla difesa di partecipare; dedotta inosservanza di norme processuali a pena di nullità (artt. 601, 178 lett. c), 179 c.p.p.) e violazione dell'obbligo di esame del merito e della prevalenza della formula assolutoria (art. 129 c.p.p. e norme regolamentari DPR 115/2002), con la censura che la Corte abbia omesso di verificare l'assenza dei presupposti della resistenza a pubblico ufficiale e si sia limitata a formule stereotipate.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Il motivo è che la declaratoria di prescrizione in camera di consiglio senza confronto tra le parti viola il contraddittorio e il diritto di difesa; alla luce dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 111/2022) non è più possibile precludere il ricorso per cassazione contro sentenze di appello predibattimentali che dichiarino la prescrizione, e va consentito all'imputato l'atto personalissimo di rinuncia alla prescrizione per permettere la valutazione del merito.
Norme richiamate
art. 601 c.p.p.
Norma processuale citata in relazione alle formalità e nullità che regolano la pronuncia in appello; viene richiamata nella censura di inosservanza delle norme a pena di nullità quando il giudice decide senza contraddittorio.
art. 178 lett. c) e art. 179 c.p.p.
Richiamati in tema di nullità del procedimento e privilegi per il contraddittorio dell'imputato; la mancata osservanza è stata dedotta come vizio della sentenza predibattimentale.
art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.
Criteri di cassazione per vizi di motivazione, violazione di norme e omissione di atti; invocati dal ricorrente per contestare la mancata valutazione del prevalente principio assolutorio e l'omesso esame del merito.
art. 129 c.p.p.
Prevede la pronuncia immediata di cause di non punibilità; la Corte ha evidenziato che tale declaratoria richiede il pieno contraddittorio e non può giustificare decisioni predibattimentali in appello senza partecipazione delle parti.
D.P.R. 115/2002
Norme regolamentari in materia di procedimento amministrativo/disciplinare citate dal ricorrente per sostenere l'insussistenza di presupposti per la contestazione; la Cassazione ha richiamato tali norme in relazione all'obbligo di esame delle circostanze di fatto e di diritto.
artt. 598, 599 e 601 c.p.p.
Norme che regolano l'appello; la Corte dì che tali articoli non consentono di estendere le pronunce predibattimentali di proscioglimento in appello, richiedendo invece il contraddittorio.
art. 469 c.p.p.
Norma relativa al proscioglimento: la giurisprudenza di legittimità aveva negato la possibilità di proscioglimento predibattimentale in appello, principio richiamato nella motivazione.
art. 568 comma 4 c.p.p. (interpretato) e sentenza Corte Costituzionale n. 111/2022
sent. n. 111 del 5 aprile 2022
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4 c.p.p. che impediva il ricorso in cassazione contro sentenze di appello predibattimentali per prescrizione; la Corte di cassazione ha applicato tale principio per consentire il controllo e l'annullamento della decisione non contraddittoria.
art. 24 e art. 111 Cost.
Principi costituzionali del diritto alla difesa e del giusto processo invocati dalla Consulta per affermare l'illegittimità di interpretazioni che comprimono il contraddittorio e la possibilità di impugnare sentenze predibattimentali.
Massime di principio
- Non è ammessa la declaratoria di prescrizione "predibattimentale" in appello senza contraddittorio: il giudice deve consentire la partecipazione della difesa prima di pronunciarsi sulla non punibilità.
- Avverso sentenze di appello che dichiarino la prescrizione in fase predibattimentale è ora possibile proporre ricorso per cassazione, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022.
- Se la declaratoria di prescrizione è stata emessa senza rispetto del contraddittorio la sentenza è annullabile e il giudice di legittimità può disporre il rinvio per nuovo giudizio utile a valutare il merito e a consentire all'imputato la rinuncia alla prescrizione.
- Il diritto di difesa e il contraddittorio prevalgono sull'esigenza di furmità procedurale: l'immediatezza della declaratoria di cause di non punibilità non giustifica la soppressione del grado di giudizio.
- In situazioni analoghe la corte di merito deve esplicitamente esaminare se sussistano i presupposti per un'assoluzione di merito (art. 129 c.p.p.) prima di limitarsi a dichiarare la prescrizione; la mancata valutazione del merito può costituire motivo di annullamento.
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