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Ordinanza

Ordinanza n. 307/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 78 del 12.03.2026, con il quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena ha respinto l’istanza presentata dalla Sig.ra Giuliana Provenzale volta ad ottenere interdizione dal lavoro ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 151/2001; nonché, per quanto possa occorrere, della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/1990, prot. n. 1560 del 16.02.2026; delle note e dichiarazioni rese dal datore di lavoro in data 13.02.2026 e 05.03.2026, nella parte in cui sono state poste a fondamento del diniego; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso lo stralcio del DVR richiamato nel provvedimento impugnato;

Giustizia amministrativa202600906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 151/2001, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi e agli atti istruttori richiamati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena ha respinto la sua istanza di interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 151/2001, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati contestati, per quanto occorrente, anche la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, le note e dichiarazioni del datore di lavoro utilizzate dall'amministrazione e lo stralcio del DVR richiamato nel diniego. Il giudice dà atto della deduzione di profili di illegittimità riferiti, in particolare, a vizi dell'istruttoria e della motivazione, nonché dell'asserita sussistenza delle condizioni previste dall'art. 17, comma 2, lett. b), d.lgs. 151/2001.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, pur nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, nessuno dei profili di impugnazione fosse suscettibile di favorevole delibazione. In particolare, l'operato dell'amministrazione non è apparso viziato sotto il profilo istruttorio o motivazionale e le allegazioni della ricorrente non hanno fornito adeguata evidenza delle condizioni richieste dall'art. 17, comma 2, lett. b), d.lgs. 151/2001. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 2, lett. b), d.lgs. 151/2001

    La disposizione individua le condizioni sostanziali per l'interdizione dal lavoro; nella fase cautelare il TAR ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la loro sussistenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi impugnata insieme al diniego.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR è stato chiamato a pronunciarsi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo può essere negata quando, anche sulla base di una cognizione sommaria, non emergano vizi istruttori o motivazionali e le allegazioni della parte non forniscano adeguata evidenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla normativa di settore.
  • La mera allegazione della sussistenza dei presupposti per ottenere un provvedimento favorevole non è sufficiente, in sede cautelare, quando non sia accompagnata da elementi idonei a dimostrarne, almeno prima facie, l'effettiva ricorrenza.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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