Cassazione Penale, Sentenza n. 22041/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pepe ha impugnato la sentenza del 16/01/2024 con due censure principali: 1) violazione della norma processuale e difetto di correlazione tra la richiesta delle parti nell'ambito dell'accordo ex art. 444 c.p.p. (che prevedeva la sospensione della patente per un anno) e la sentenza che invece ha disposto la sospensione per due anni, in contrasto con l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; 2) errata applicazione della disciplina sulla durata della sanzione amministrativa accessoria, poiché il giudice di merito ha motivato il raddoppio facendo riferimento all'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) C.d.S. (che consente il raddoppio quando il veicolo appartiene a terzi), mentre il reato contestato all'imputato era quello di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo il rinvio al Tribunale di Gela esclusivamente su quel punto. Il motivo è che il G.I.P. ha applicato, in modo errato e non coerente con l'accordo delle parti, la disciplina più grave prevista dall'art. 186, comma 2 lett. c) C.d.S. e ne ha poi raddoppiato la durata per il presunto fatto che il veicolo apparteneva a terzi, mentre la fattispecie accettata dalle parti era quella di cui al comma 2 lett. b).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regolamenta l'accordo delle parti (patteggiamento). Le parti si erano accordate sulla pena e sulla sospensione della patente per un anno; la sentenza deve rispettare la correlazione tra l'accordo e la misura applicata.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Impone la correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice nell'ipotesi di applicazione della pena su proposta delle parti; la violazione si è concretizzata nella differenza tra la durata della sospensione concordata e quella effettivamente disposta.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2 lett. b)
È la fattispecie di guida in stato di ebbrezza per la quale l'imputato è stato giudicato secondo l'accordo; la sanzione accessoria della sospensione della patente doveva essere determinata secondo i parametri e limiti previsti per questa specifica lettera.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2 lett. c)
Prevede una disciplina più grave (misura minima della sospensione e possibilità di raddoppio in specifiche ipotesi, ad es. se il veicolo appartiene a terzi). La Corte ha rilevato che il G.I.P. ha fatto erroneamente riferimento a questa fattispecie nel determinare la durata della sospensione, pur trattandosi di un caso riconosciuto dalle parti come lett. b).
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2-sexies
Norma richiamata nell'imputazione (circostanze aggravanti/particolari richiamate dal giudice di merito); la sentenza di merito aveva motivato la qualificazione complessiva del reato facendo riferimento anche a questo comma, ma la determinazione della sanzione accessoria è risultata comunque incoerente rispetto all'accordo.
Massime di principio
- In un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il giudice deve rispettare la correlazione tra l'accordo delle parti e la sentenza: non può aumentare o modificare la misura concordata senza motivazione e senza osservare le norme sul controllo della congruità.
- Se la decisione del giudice applica una diversa fattispecie normativa (più grave) rispetto a quella accettata dalle parti, la parte interessata può ottenere l'annullamento limitato della sentenza riguardo alla parte non conforme (es. durata della sanzione accessoria) e il rinvio per un nuovo esame.
- Il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) deve trovare fondamento nella specifica disposizione normativa che lo prevede (es. art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.) e nelle condizioni ivi previste (es. appartenenza del veicolo a terzi), non può essere applicato automaticamente ad altre ipotesi (es. lett. b).
- L'errore del giudice che altera la misura accessoria senza rispettare l'accordo delle parti integra un vizio correggibile in Cassazione con annullamento parziale e rinvio, quando l'errore riguarda solo la determinazione della sanzione accessoria.
- Nel formulare accordi di patteggiamento è essenziale specificare chiaramente tutte le componenti della pena, comprese le sanzioni amministrative accessorie, perché il controllo di legittimità verifica la corrispondenza tra richiesta e decisione.
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