Sentenza n. 670/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del Tar della Calabria n. 313 del 10 febbraio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 313 del 10 febbraio 2025, relativa all’obbligo di concludere il procedimento di approvazione della SAL BIS con applicazione della revisione prezzi, nonché al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (società e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di conclusione del procedimento di approvazione della cosiddetta SAL BIS, con applicazione della revisione dei prezzi prevista dall’art. 26 d.l. n. 50/2022. Il difensore, agendo in proprio quale antistatario, ha chiesto invece l’esecuzione del capo della medesima sentenza relativo alla condanna dell’amministrazione alle spese di lite, distratte in suo favore. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità della domanda della società, poiché l’esecuzione delle sentenze rese nel giudizio sul silenzio è disciplinata dallo speciale rito dell’art. 117 c.p.a., che consente la nomina del commissario ad acta e attribuisce al giudice la cognizione sulle questioni relative all’adozione del provvedimento richiesto e agli atti del commissario. La società non ha depositato memorie sulla questione. Il difensore ha dedotto la propria autonoma legittimazione a ottenere, mediante ottemperanza, il pagamento delle spese liquidate e distratte in suo favore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda della società. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. non sia esperibile per dare esecuzione a una sentenza resa sul silenzio ex art. 117 c.p.a., perché tale rito prevede già, al comma 3, la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta e, al comma 4, attribuisce al giudice la cognizione di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento, comprese quelle concernenti gli atti del commissario. L’ottemperanza costituisce quindi una fase esecutiva collegata senza soluzione di continuità al giudizio sul silenzio. Nel caso concreto non era possibile convertire la domanda in istanza di nomina del commissario ad acta, poiché la sentenza originaria aveva già provveduto alla nomina del commissario per l’ipotesi di perdurante inerzia; la società deve pertanto rivolgersi direttamente al commissario secondo le modalità indicate nella sentenza stessa. Il TAR ha invece ritenuto ammissibile e fondato il ricorso del difensore antistatario, che non era parte del precedente giudizio sul silenzio, per ottenere il pagamento delle spese di lite distratte in suo favore. Ha ordinato alla Provincia di Catanzaro di eseguire tale capo della sentenza entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dall’intimazione dell’ulteriore inadempimento. Le spese dell’attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione. La Provincia è stata condannata alle spese del giudizio in favore del difensore, liquidate in euro 828,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; nulla è stato disposto sulle spese quanto alla domanda della società.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma che l’amministrazione dovrà corrispondere a titolo di penalità di mora
Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora anche per l’esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
art. 117 c.p.a.
Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario
Il rito sul silenzio prevede uno strumento esecutivo proprio, comprendente la nomina del commissario ad acta e la cognizione sulle questioni relative all’attuazione della sentenza; per questo non è esperibile un autonomo giudizio di ottemperanza per eseguire la sentenza resa in tale rito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale profilo di inammissibilità del ricorso
È stato utilizzato dal giudice per sottoporre al contraddittorio della parte il possibile profilo di inammissibilità della domanda di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
non è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per l’esecuzione di una sentenza amministrativa resa nel rito sul silenzio, quando l’art. 117 c.p.a. prevede già il rimedio esecutivo applicabile.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale ulteriore importo dovrà essere corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento
La penalità di mora può essere disposta anche per condanne pecuniarie e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
la disposizione ... può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, escludente compensi ulteriori per l’attività commissariale, è stata applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 26 d.l. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022 e modificato dalla legge n. 197/2022
Costituisce la disciplina sostanziale cui si riferiva la sentenza originaria, relativa all’approvazione della SAL BIS; non è stata oggetto di nuova valutazione di merito nel presente giudizio.
Massime di principio
- L’esecuzione di una sentenza amministrativa resa nel rito avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. deve essere perseguita nell’ambito dello stesso speciale rito, mediante l’istanza di nomina o di attivazione del commissario ad acta, e non attraverso un autonomo giudizio di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a.
- La domanda di ottemperanza non può essere convertita in istanza di nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. quando la sentenza resa sul silenzio abbia già nominato il commissario per l’ipotesi di persistente inerzia; in tal caso l’interessato deve rivolgersi al commissario secondo le modalità stabilite nella sentenza.
- Il difensore antistatario, non essendo parte del precedente giudizio sul silenzio, può agire autonomamente in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del capo della sentenza che abbia liquidato le spese di lite con distrazione in suo favore.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche per l’esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro e può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti sul credito principale.
- La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta.
- Le spese e i compensi dell’attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente senza riconoscere un compenso aggiuntivo al commissario, quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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