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Sentenza

Sentenza n. 533/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza - della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 379/2024 pubblicata il 23 febbraio 2024, RG n. 2928/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 379/2024, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente e condannava il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 oltre interessi e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 379/2024, notificata al Ministero il 14 giugno 2024 e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 oltre interessi legali e spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha provato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso di oltre 120 giorni dalla sua notificazione all'Amministrazione, termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il giudice ha precisato che, dopo il d.lgs. 149/2022, non è più necessaria la formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza e che il termine decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di tale formula. Poiché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto, gli è stato ordinato di pagare alla ricorrente euro 2.000,00 oltre interessi legali entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o un suo delegato quale commissario ad acta, con termine di ulteriori 60 giorni dall'insediamento e compenso posto a carico dell'Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento economico era stato disposto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Stabilisce il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della procedibilità dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • d.lgs. 149/2022

    La novella ha eliminato la necessità dell'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza; il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione della sentenza anche priva di formula esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente provare il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all'Amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, l'apposizione della formula esecutiva non costituisce requisito necessario per proporre il giudizio di ottemperanza; il termine dilatorio decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all'Amministrazione, ove deduca l'intervenuto adempimento, dimostrarne l'effettiva esecuzione; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute in forza del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a insediarsi in caso di inutile scadenza del termine, ponendo il relativo compenso a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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