Sentenza n. 991/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento definitivo del credito e richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite nell’ambito del Programma Apistico Regionale 2020/2021
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il provvedimento con cui AGEA ha accertato un credito di complessivi euro 45.715,59, di cui euro 41.173,07 a titolo di sorte ed euro 4.542,52 per interessi, chiedendo la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite. AGEA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguardava la fase di rendicontazione e l’asserita irregolarità dei pagamenti ai fornitori, effettuati successivamente ai termini di scadenza accordati oppure dopo la corresponsione dell’aiuto. Il giudice ha quindi verificato il riparto di giurisdizione in base alla causa petendi, distinguendo la fase autoritativa di attribuzione del contributo dalla successiva fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia non concerneva l’attribuzione del beneficio, la verifica dei requisiti o l’esercizio di discrezionalità amministrativa, ma la fase esecutiva del rapporto, e in particolare la rendicontazione della spesa e l’adempimento delle condizioni cui era subordinata l’erogazione. L’accertamento della tardività o dell’irregolarità dei pagamenti ai fornitori incideva su una posizione di diritto soggettivo del beneficiario. La qualificazione formale dell’atto come accertamento, revoca o decadenza non era decisiva, poiché rilevava il suo effettivo fondamento nell’inadempimento degli obblighi assunti. È stata indicata la possibilità di riproporre l’azione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione dell’azione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a finanziamenti e contributi pubblici, il riparto di giurisdizione va determinato in base alla causa petendi e non alla qualificazione formale dell’atto impugnato.
- Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia riguarda la fase procedimentale anteriore all’attribuzione discrezionale del beneficio, oppure l’annullamento o la revoca del beneficio per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse, purché non si tratti di inadempienze del beneficiario.
- Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, inclusi l’erogazione, la rendicontazione o la ripetizione del contributo fondata sull’inadempimento del beneficiario alle condizioni di concessione o sull’utilizzo dei fondi in modo difforme dal programma finanziato.
- La qualificazione formale del provvedimento come revoca, decadenza o risoluzione non determina la giurisdizione: quando l’atto si fonda sull’inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario, la controversia riguarda un diritto soggettivo ed è devoluta al giudice ordinario.
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