Cassazione Civile, Ordinanza n. 34565/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso principale limitatamente al terzo motivo, ha respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, ha assorbito i motivi dal quarto al settimo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame del motivo accolto e per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale stipulato nel 2008 per un capannone/edificio industriale, poi oggetto di una transazione nel 2013 con la quale le parti disciplinavano lavori di manutenzione, pagamento di somme a saldo e stralcio e la stipula di un nuovo contratto di locazione dal 1 gennaio 2014. La conduttrice lamentava persistenti e nuovi vizi dell'immobile, tra cui infiltrazioni e distacchi di calcestruzzo, e avviava arbitrato chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento delle locatrici e il risarcimento del danno; in subordine il recesso per gravi motivi ex art. 27 l. 392/1978. Le locatrici e la nuova gestore del fondo resistevano, chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, l'accertamento della validità del rapporto e il pagamento dei canoni. L'arbitro rigettava la risoluzione, riconosceva un danno equitativo alla conduttrice e accoglieva in parte la domanda dei locatori sui canoni. La Corte d'appello di Milano, invece, dichiarava nullo il lodo nella parte in cui aveva escluso la risoluzione, riteneva sussistente la gravità dell'inadempimento, dichiarava risolto il contratto dal 1 ottobre 2015 e liquidava alla conduttrice un diverso importo a titolo di rimborso dei costi di trasloco. In Cassazione le società ricorrenti censuravano: 1) l'ammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo che miravano, secondo loro, a un riesame del merito; 2) la conferma della competenza arbitrale e la ricostruzione della transazione come non novativa e funzionalmente collegata alla locazione, con irrilevanza della mancata clausola compromissoria nella transazione; 3) la nullità del lodo per difetto di motivazione dichiarata dalla Corte d'appello, sostenendo che il giudice di merito aveva indebitamente rivalutato fatti, CTU e prove, sostituendo il proprio apprezzamento a quello dell'arbitro sulla diminuzione apprezzabile dell'idoneità del bene e sulla gravità dell'inadempimento; 4) ulteriori censure, poi assorbite, sul danno riconosciuto in favore della conduttrice, sul giudicato interno, sulla posizione della società subentrata e sulla condanna anche nei confronti della società di gestione originaria. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo sulla competenza arbitrale per difetto di adeguata specificità, ha respinto il primo motivo perché generico e ha accolto il terzo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente riesaminato il merito delle valutazioni dell'arbitro mascherandolo da vizio di motivazione; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e tutti quelli del ricorso incidentale della controparte.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c.
Il sindacato sulla nullità del lodo per vizi motivazionali non consente al giudice di merito di riesaminare il merito delle valutazioni dell'arbitro; la contraddittorietà rilevante è solo quella tra motivazione e dispositivo o tale da rendere impossibile ricostruire l'iter logico della decisione.
art. 823, n. 5, c.p.c.
L'obbligo di esposizione sommaria dei motivi del lodo è violato solo se la motivazione manca del tutto o è talmente carente da rendere incomprensibile la ratio decidendi.
art. 1578 c.c.
La verifica della diminuzione apprezzabile dell'idoneità dell'immobile all'uso pattuito è un giudizio che, nel giudizio di impugnazione del lodo, non può essere sostituito con una nuova valutazione del merito.
art. 1455 c.c.
La gravità dell'inadempimento rileva ai fini della risoluzione, ma la sua valutazione di merito non è sindacabile in cassazione nei limiti in cui si tratti di impugnazione del lodo per nullità.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto è giudizio di fatto riservato al merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica o incongrua.
art. 1363 c.c.
L'interpretazione deve essere effettuata considerando il contratto nel suo complesso; in cassazione non è consentita una diversa lettura del testo se quella del giudice di merito è plausibile.
art. 1321 c.c.
Richiamato in relazione alla qualificazione della transazione e al collegamento negoziale con il contratto di locazione.
art. 1325 c.c.
Richiamato in relazione alla validità del negozio e alla tesi sulla natura novativa della transazione.
art. 1965 c.c.
Richiamato in relazione alla transazione e ai suoi effetti nei rapporti tra le parti.
art. 808 c.p.c.
Richiamato in tema di clausola compromissoria e competenza arbitrale.
art. 817 c.p.c.
Richiamato in tema di potestas iudicandi dell'arbitro rispetto alle questioni devolute.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente o contraddittoria della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c.
Le censure di legittimità devono rispettare il paradigma del vizio denunciato; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 111 c.p.c.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, in cassazione, non può intervenire se il dante causa è già costituito e tutela la medesima posizione, salvo ipotesi eccezionali di lesione del diritto di difesa.
art. 2909 c.c.
Richiamato nei motivi, ma ritenuto assorbito; il tema riguarda l'eventuale giudicato interno sulle parti del lodo non impugnate.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi per contestare l'uso di una perizia di parte e la ricostruzione dei fatti, ma la censura viene assorbita.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi in relazione alla prova dei danni e dei costi di trasloco; la Cassazione non si pronuncia nel merito per assorbimento.
art. 36 TUF
Richiamato nel motivo sulla responsabilità patrimoniale della SGR; la censura resta assorbita.
art. 27 L. 392/1978
Richiamato per la domanda subordinata di recesso per gravi motivi, non esaminata perché assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il vizio di motivazione o la contraddittorietà rilevante non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o della consulenza tecnica; il controllo del giudice di appello resta esterno e limitato ai soli vizi tipizzati.
- La contraddittorietà del lodo è causa di nullità solo quando emerge tra dispositivo e motivazione, oppure quando la motivazione è talmente incoerente da impedire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico decisorio; non basta una semplice diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- L'interpretazione degli atti negoziali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per motivazione non plausibile; non è ammessa una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di cassazione quando il dante causa è regolarmente costituito e difende la stessa posizione processuale, salvo eccezioni che evitino una concreta lesione del diritto di difesa.
- Le censure che mirano a contestare la specificità, l'autonomia o la qualificazione delle domande devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non possono limitarsi al richiamo generico di argomentazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio.
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