Cassazione Penale, Ordinanza n. 21727/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dal superamento della soglia più elevata, il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trieste che aveva definito il giudizio in sede predibattimentale con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La censura, per come emerge dal testo, investiva il tema della tempestività dell'impugnazione. La Corte rileva che la sentenza era stata depositata il 1° luglio 2025 e che l'avviso di deposito era stato comunicato al ricorrente il 2 luglio 2025; il ricorso è stato proposto solo il 4 settembre 2025. Il motivo decisivo è dunque la tardività dell'impugnazione, poiché per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine di impugnazione è di 15 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Ha richiamato il principio secondo cui, quando la motivazione non sia depositata contestualmente alla pronuncia, l'eventuale indicazione in dispositivo di un diverso termine non incide sulla decorrenza del termine per impugnare, che resta ancorata all'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Non vi è dunque esame nel merito della responsabilità o della pena, ma solo rilievo della tardività dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
norma incriminatrice richiamata come titolo di responsabilità dell'imputato per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave
art. 444 cod. proc. pen.
richiamato per qualificare la sentenza come pronuncia emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta
art. 554-bis cod. proc. pen.
richiamato per descrivere l'udienza predibattimentale come svolta in camera di consiglio con partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
indica il termine di quindici giorni per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio
art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
utilizzato per affermare che la decorrenza del termine segue l'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento
Massime di principio
- Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine per impugnare decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, e non da un termine eventualmente indicato nel dispositivo se la motivazione non è stata depositata contestualmente alla pronuncia.
- L'irrituale indicazione in dispositivo di un termine per il deposito della motivazione non determina nullità della sentenza né sospende o modifica il decorso del termine per proporre impugnazione.
- L'impugnazione proposta oltre il termine di quindici giorni previsto per i provvedimenti emessi in camera di consiglio è inammissibile, a prescindere dal merito delle questioni dedotte.
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