Ordinanza n. 83/2026 - Parma, Sezione 1
per l’accertamento previa concessione di misura cautelare dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Parma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata in data 7 novembre 2024; ……………per la condanna… dell’Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio in favore della ricorrente ovvero, in via subordinata, alla conclusione del procedimento amministrativo mediante adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Parma sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata il 7 novembre 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Parma sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendo, previa misura cautelare, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Amministrazione al rilascio del titolo oppure, in subordine, alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato nuova documentazione, dalla quale emerge in particolare l'adozione di un nuovo preavviso di rigetto. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente chiarimenti difensivi sulla propria posizione alla luce dei nuovi elementi documentali.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda principale né deciso sulla misura cautelare. Presa visione della nuova documentazione depositata dall'Amministrazione il 14 aprile 2026, e in particolare del nuovo preavviso di rigetto, ha disposto che la ricorrente depositi entro il 24 aprile 2026 una memoria difensiva chiarificatrice. Ha quindi fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 29 aprile 2026. L'ordinanza contiene una valutazione espressa di giurisdizione e competenza, ma non una decisione conclusiva sull'illegittimità del silenzio, sul rilascio del permesso o sulla conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non decide tuttavia sulla concessione o sul rigetto della misura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base della tutela delle generalità mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, quando l'amministrazione deposita nuovi elementi rilevanti, tra cui un nuovo preavviso di rigetto, il giudice può disporre un differimento interlocutorio e assegnare al ricorrente un termine per chiarire la propria posizione alla luce della documentazione sopravvenuta, prima di decidere sulla domanda e sulla tutela cautelare.
Come è indicizzato
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