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Sentenza

Sentenza n. 6030/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 553/2022 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, pubblicata il 01/04/2022, nel procedimento RG n. 6203/2021, e notificata in data 15.04.2022, con formula esecutiva rilasciata il 13.04.2022.

Giustizia amministrativa202507113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 553/2022, che aveva riconosciuto il diritto al riallineamento stipendiale e condannato il Ministero al pagamento di € 3.341,58 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 553/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, pubblicata il 1° aprile 2022 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a pagarle € 3.341,58, oltre accessori, per il riconoscimento del diritto al riallineamento stipendiale del personale docente ai sensi dell’art. 4, comma 3, l. 399/1988. Ha dedotto che la pronuncia era stata notificata in forma esecutiva, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che il Ministero non aveva ancora pagato. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega; il commissario, su istanza della ricorrente, dovrà insediarsi e assicurare l’esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha inoltre condannato il Ministero alla penalità di mora, pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Spese liquidate in € 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato effettivamente versato, con distrazione alla difensora dichiaratasi antistataria.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, l. 399/1988

    per effetto del riconoscimento del diritto al riallineamento stipendiale del personale docente ex art. 4, comma 3, l. 399/88

    La disposizione è indicata quale fondamento del diritto al riallineamento stipendiale riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, il cui contenuto economico deve essere concretamente attuato dall’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni è stato verificato come presupposto per ordinare l’ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    L’Amministrazione resistente è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora, il cui importo è fissato in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta.

    In sede di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora per assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato, determinandola qui in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e facendola decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosce al privato un’utilità nei confronti dell’amministrazione ha valore conformativo e ordinatorio immediato: l’amministrazione deve realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto, e la mancata esecuzione consente il ricorso in ottemperanza una volta decorso il termine dilatorio applicabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato, la notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio e l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Per assicurare l’effettività dell’ottemperanza, il giudice può fissare una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e destinata a cessare con l’adempimento o con l’effettivo insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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