Sentenza n. 254/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso dalla Prefettura – U.T.G. della Provincia di Campobasso il 06.05.2026, notificato il 07.05.2026, prot. uscita n. 0032259 del 06.05.2026, con il quale è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza a carico dell’interessato, con l’obbligo di lasciare il centro di accoglienza in cui era ospitato, nelle successive 48 ore, nonché per l'annullamento del silenzio rifiuto delle misure di accoglienza per titolari di protezione Sistema “Sai”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza, con obbligo di lasciare il centro entro 48 ore, e silenzio-rifiuto sull'ammissione a un progetto territoriale SAI
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere per carenze istruttorie e sviamento, nonché violazione e falsa applicazione del d.lgs. 142/2015 e dell'art. 1-sexies d.l. 416/1989, sostenendo che la Prefettura avrebbe cessato le misure di accoglienza senza attendere adeguatamente la possibile collocazione nel sistema SAI. In particolare, la segnalazione al SAI era stata effettuata il 22 aprile 2026 e, secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe atteso soltanto due settimane, anche in presenza di giorni festivi, senza consentire una concreta valutazione dell'inserimento in un progetto territoriale. È stato inoltre contestato il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di ammissione alle misure SAI. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando di avere richiesto l'inserimento nel SAI già il giorno successivo alla conoscenza del riconoscimento della protezione speciale, avvenuta il 21 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla cessazione dell'accoglienza, il Collegio ha ritenuto che le misure previste per i richiedenti protezione internazionale siano funzionalmente collegate alla durata del procedimento di esame della domanda e che, in caso di esito positivo con riconoscimento della protezione, la cessazione delle misure si produca automaticamente. Il provvedimento prefettizio costituisce quindi esercizio di un potere vincolato: non era necessario uno specifico onere di valutazione o motivazione sulla vulnerabilità del destinatario, essendo sufficiente indicare il fatto determinante, ossia il riconoscimento della protezione. Il TAR ha inoltre escluso l'illegittima inerzia della Prefettura, poiché l'Amministrazione, venuta a conoscenza del riconoscimento della protezione speciale il 21 aprile 2026, aveva inoltrato già il 22 aprile la richiesta di inserimento nel SAI al competente Servizio Centrale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio nel merito quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015
le misure di accoglienza accordate ai richiedenti protezione internazionale siano assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda
Le misure di accoglienza sono collegate alla durata del procedimento sulla domanda di protezione e, nei casi previsti, alla pendenza del termine per impugnare o del giudizio; l'esito positivo della domanda determina la cessazione automatica delle misure destinate ai richiedenti.
art. 3 l. 241/1990
La doglianza relativa alla motivazione è stata respinta poiché, trattandosi di attività vincolata, era sufficiente indicare il riconoscimento della protezione quale presupposto della cessazione dell'accoglienza.
art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito dalla l. 39/1990
La disciplina del Sistema di Accoglienza e Integrazione è stata richiamata con riguardo alla possibilità di inserimento del beneficiario in un progetto territoriale SAI.
d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018
Il decreto, secondo il Collegio, non ha modificato il regime della cessazione delle misure di accoglienza in caso di riconoscimento della protezione.
d.l. 130/2020, convertito dalla l. 173/2020
Il decreto, secondo il Collegio, non ha introdotto innovazioni sul regime della cessazione delle misure di accoglienza in caso di esito positivo del procedimento di protezione.
Massime di principio
- Le misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale sono assicurate, di regola, per la durata del procedimento di esame della domanda e, nei casi stabiliti dalla legge, fino alla scadenza del termine per impugnare il diniego o fino alla definizione del giudizio quando il richiedente sia privo di mezzi sufficienti.
- Il riconoscimento della protezione internazionale o speciale determina automaticamente la cessazione delle misure di accoglienza previste per i richiedenti, sicché il relativo provvedimento prefettizio ha natura vincolata.
- Quando la cessazione dell'accoglienza costituisce conseguenza vincolata dell'esito positivo del procedimento di protezione, l'Amministrazione non è tenuta a svolgere una specifica ponderazione sulla vulnerabilità dell'interessato né a fornire una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione del riconoscimento della protezione quale presupposto della cessazione.
- Non sussiste inerzia illegittima della Prefettura rispetto alla possibile ammissione al SAI quando, dopo avere appreso del riconoscimento della protezione, essa inoltri tempestivamente al competente Servizio Centrale la richiesta di inserimento in un progetto territoriale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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