Cassazione Civile, Ordinanza n. 14198/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla riliquidazione della pensione di un lavoratore dello spettacolo. Il giudice di merito aveva riconosciuto al pensionato il ricalcolo della cosiddetta "quota B" del trattamento pensionistico senza applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale massimale operasse soltanto per la "quota A" e non anche per la "quota B", disciplinata dai criteri introdotti dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non era stata abrogata tacitamente e continuava a valere anche per il calcolo della quota B, in quanto compatibile con la normativa successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non si computano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha quindi escluso che tale limite sia stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzato per censurare l'errore di diritto della corte territoriale.
art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Stabilisce il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; tale limite opera anche ai fini del calcolo della quota B della pensione.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Non ha abrogato per incompatibilità il massimale pensionabile previsto dalla disciplina anteriore, che resta applicabile in coerenza con la normativa successiva.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
È richiamato come disposizione di modifica dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 nel quadro della disciplina della retribuzione pensionabile.
Massime di principio
- Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 continua a operare per la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere.
- Una disposizione sopravvenuta che disciplini nuovi criteri di calcolo della quota B non determina, di per sé, l'abrogazione tacita del massimale precedente se le due discipline risultano compatibili.
- In sede di cassazione, l'erronea esclusione di un limite legale al calcolo della prestazione previdenziale integra violazione di legge censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
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