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Ordinanza

Ordinanza n. 3264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare relativa alla procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato universitario)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la richiesta di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di Medicina e Chirurgia. Le censure erano eterogenee e si dividevano in due gruppi. Il primo contestava vizi radicali dell’intera procedura del cosiddetto semestre filtro, prospettando la necessità di una riedizione complessiva della procedura. Il secondo riguardava il mancato collocamento dell’appellante in una posizione utile della graduatoria e, in particolare, l’assenza di un meccanismo di scorrimento dei posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti. L’appellante aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio sufficiente per l’assegnazione immediata di una delle sedi universitarie indicate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, riformando l’ordinanza del TAR nei limiti indicati in motivazione. Quanto al primo gruppo di censure, il Collegio ha ritenuto che esse fossero prima facie incompatibili con la misura cautelare richiesta: l’ammissione con riserva non è funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito, consistente nella riedizione dell’intera procedura. Tali doglianze sono state quindi ritenute infondate, in questa fase, per carenza di periculum in mora, restando salva la possibilità del TAR di esaminarne il merito. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora nella censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria. In base alla sommaria cognizione cautelare, l’attuale disciplina del semestre filtro non sembra garantire il rispetto dell’ordine meritocratico, poiché non consente di riassegnare secondo graduatoria i posti lasciati liberi da chi rinuncia all’immatricolazione, privando anche candidati con punteggi elevati della possibilità di ripescaggio. L’Amministrazione è stata pertanto ordinata a rideterminarsi sulla posizione dell’appellante, effettuando innanzitutto gli scorrimenti sui posti vacanti; successivamente dovrà verificare se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una sede opzionata e, solo in caso positivo, assegnare il posto secondo l’ordine delle preferenze. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, di disporre la fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una misura di ammissione con riserva è priva di periculum in mora quando le censure dedotte mirano alla riedizione integrale della procedura, perché l’ammissione individuale non conserva il bene della vita consistente nella ripetizione dell’intera procedura.
  • La disciplina di una procedura selettiva deve assicurare, almeno in linea di principio, che i posti resisi vacanti siano riassegnati secondo l’ordine di graduatoria, quando ciò sia necessario a garantire il rispetto del criterio meritocratico.
  • La previsione di un termine breve e irreversibile per l’immatricolazione, con esclusione dagli scorrimenti dei candidati non immatricolati e destinazione dei posti residui ad altri meccanismi, può presentare profili di illogicità cautelarmente apprezzabili se impedisce il ripescaggio di candidati con punteggi più elevati.
  • Quando il candidato non è collocato in posizione utile, ma ha conseguito i requisiti minimi previsti e risultano posti vacanti, il periculum in mora può ravvisarsi nel rischio di perdita dell’opportunità di accesso agli studi prescelti; la tutela può consistere nell’ordine di procedere agli scorrimenti e nella successiva verifica della posizione individuale.
  • L’accoglimento cautelare fondato sul mancato scorrimento non comporta l’ammissione automatica del candidato: l’assegnazione è subordinata all’esito degli scorrimenti, alla verifica del punteggio e alla disponibilità di una sede tra quelle opzionate, nel rispetto dell’ordine delle preferenze.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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