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Ordinanza

Ordinanza n. 1410/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2024 – reso dalla III Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di Napoli con verbale redatto in data 26 febbraio 2025, n° 4; - se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale redatto in data 5 dicembre 2024, con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione nonché la procedura da seguire durante le operazioni di correzione degli elaborati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2024; - dei verbali delle riunioni plenarie delle Sottocommissioni Esami Avvocato – sessione 2024 – presso le Corti di Appello di Milano e Napoli nella parte in cui queste ultime, in violazione di legge, non risultano legittimamente composte – numericamente ed organicamente – nonché nella parte in cui non procedono al congruo rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati, ma assegnano questi ultimi alle Sottocommissioni secondo il criterio spurio ed arbitrario della “progressione numerica”; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell’elaborato dell’odierno ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge; ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell’art. 11, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 che ha prorogato, anche per la sessione 2024, l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247; nonché, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE e/o previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo;

Giustizia amministrativa202501707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la III Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'appello di Napoli lo ha dichiarato non ammesso alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché gli atti connessi, inclusi i criteri di valutazione fissati dalla Commissione Centrale, i verbali delle riunioni plenarie delle Sottocommissioni presso le Corti d'appello di Milano e Napoli e gli atti relativi alla composizione delle sottocommissioni e all'assegnazione degli elaborati. Ha dedotto, in particolare, l'illegittima composizione delle sottocommissioni sotto il profilo numerico e organico e l'illegittimità del criterio della progressione numerica per l'assegnazione delle buste contenenti gli elaborati. Ha inoltre formulato domanda risarcitoria in forma specifica, mediante ricorrezione dell'elaborato, e subordinatamente per equivalente, prospettando questioni di legittimità costituzionale della disciplina di proroga dell'entrata in vigore della legge professionale forense, nonché questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Dal testo emerge che, ai fini dell'istruttoria, è stata ritenuta rilevante la censura concernente la nomina di una componente della III Sottocommissione presso la Corte d'appello di Napoli in qualità di magistrato.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire, per la completezza dell'istruttoria e in relazione alle censure dedotte, il provvedimento di nomina della componente della III Sottocommissione presso la Corte d'appello di Napoli indicata nel provvedimento, nella qualità di magistrato. Ha ordinato al Ministero della Giustizia di depositare tale atto entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha differito la trattazione all'udienza pubblica del 14 maggio 2026. Non risultano decisioni sulle singole censure, sulle questioni di costituzionalità o di diritto europeo, sulla domanda risarcitoria o sulle spese di lite. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell’elaborato

    La domanda risarcitoria è stata proposta dal ricorrente, ma l'ordinanza non la esamina né la decide.

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla l. 23 febbraio 2024, n. 18

    ha prorogato, anche per la sessione 2024, l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247

    La disposizione è stata indicata dal ricorrente quale oggetto di una prospettata questione di legittimità costituzionale; l'ordinanza non assume alcuna decisione al riguardo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, in relazione alle censure dedotte, il giudice amministrativo ritenga necessario acquisire un atto amministrativo rilevante per verificare la legittimità della composizione di un organo esaminatore, può disporne il deposito entro un termine stabilito e differire la trattazione a una successiva udienza.
  • Un'ordinanza istruttoria che dispone l'acquisizione documentale e rinvia la trattazione non definisce il merito delle censure, né le eventuali questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEsami di abilitazioneIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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