Sentenza n. 206/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise prot. 700 del 19.01.2022; - del PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano”, della relativa delibera di approvazione n. 92 del 16.4.1998 nonché delle norme tecniche di attuazione, ove interpretati nel senso di attribuire valore vincolante al parere della Soprintendenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Soprintendenza relativa alla presenza di procedimenti di tutela e all'assoggettamento dell'area a pianificazione paesaggistica, nonché il piano paesistico richiamato nella parte concernente gli effetti della sua approvazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, intenzionata a realizzare un impianto agro-voltaico, aveva chiesto alla Soprintendenza se l'area fosse interessata da procedimenti di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 o da procedure di accertamento della presenza di beni archeologici. La Soprintendenza ha risposto che non erano in corso procedimenti di tutela sulle particelle indicate, ma che l'area era limitrofa al tratturo S. Andrea-Biferno, con conseguente necessità di valutare il rischio archeologico, e ricadeva nella pianificazione del PTPAAV n. 2, la cui approvazione sarebbe equivalsa a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939. La società ha impugnato, a fini prudenziali, la nota e il piano paesaggistico nella parte in cui la mera inclusione dell'area nel perimetro pianificato sarebbe stata ritenuta equivalente a una dichiarazione di notevole interesse pubblico. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva della nota. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto due rinvii, prospettando la proposizione di motivi aggiunti, mai depositati; dopo la rinuncia al mandato del precedente difensore, il nuovo difensore si è formalmente costituito e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la società aveva abbandonato il progetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la lesività della nota, la natura degli effetti del PTPAAV o i motivi sostanziali dedotti. Ha ritenuto inequivoca la dichiarazione della difesa della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione di merito. Il Collegio ha precisato che il difensore che rinuncia al mandato conserva, fino alla sostituzione, lo ius postulandi nel processo in corso e può compiere atti nell'interesse della parte. Ha inoltre richiamato il principio dell'impulso di parte del processo amministrativo: fino alla trattenuta della causa in decisione il ricorrente dispone dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione. In tale ipotesi il giudice non può sostituire d'ufficio la propria valutazione a quella della parte e deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento
La rinuncia o la sopravvenuta carenza di interesse consente di definire il giudizio in rito, in applicazione del principio dispositivo e dell'impulso di parte.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per il rilievo officioso della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di lesività del provvedimento impugnato; la questione non è stata tuttavia decisa nel merito del rito, essendo intervenuta la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84 c.p.a.
la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento ed anche nel giudizio di appello
Conferma la disponibilità dell'azione da parte del ricorrente e il carattere dispositivo del processo amministrativo.
art. 149 d.lgs. 42/2004
l. 1497/1939
Richiamata nella nota della Soprintendenza in relazione all'equivalenza tra approvazione del piano paesaggistico e dichiarazione di notevole interesse pubblico; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione.
- Quando la parte ricorrente dichiara inequivocabilmente, per il tramite del difensore, di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può procedere d'ufficio all'esame della controversia sostituendo la propria valutazione a quella della parte.
- Il difensore che abbia rinunciato al mandato conserva, fino alla sostituzione, lo ius postulandi nel processo in corso, sia per ricevere atti sia per compiere atti nell'interesse del mandante.
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