Sentenza n. 2015/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale dell’U.V.M. recante il riesame e la predisposizione di un progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (persona con disabilità)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale con cui le amministrazioni avevano predisposto un nuovo progetto individuale per una persona affetta da disturbo dello spettro autistico di livello tre, grave ritardo mentale, assenza di linguaggio verbale, crisi epilettiche e rilevanti turbe comportamentali. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 328/2000, dell’art. 97 Cost., degli artt. 4 e 5 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, sviamento e contraddittorietà. In particolare, la ricorrente ha lamentato che il progetto si limitasse a prevedere l’inserimento in lista d’attesa o presso un centro semiresidenziale, senza garantire concretamente l’erogazione delle terapie prescritte; che non fosse stata valutata l’assistenza indiretta, potenzialmente equivalente sul piano terapeutico e meno onerosa per l’amministrazione; che mancassero una presa in carico globale e coordinata e le valutazioni relative ai servizi sociali, alle misure economiche, al trasporto verso il centro, all’assistenza educativa domiciliare e alle attività motorie e dilettantistiche. È stato inoltre contestato l’inserimento nel progetto comunale diurno e nel programma Dopo di noi, nonché la previsione di un’efficacia limitata a 180 giorni. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita violazione del ne bis in idem rispetto a un precedente giudizio, la carenza di legittimazione dell’ASP per i profili sociali ed economici e l’insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali; nel merito hanno sostenuto che il progetto fosse completo e che l’assistenza indiretta non fosse più prevista dalla normativa vigente. Hanno anche dedotto la cessazione della materia del contendere a seguito dell’ammissione dell’interessato a un centro ubicato nel Comune di residenza.
La decisione
Il TAR ha escluso la violazione del ne bis in idem, poiché il precedente giudizio riguardava un progetto del 14 luglio 2025, mentre quello attuale concerneva il diverso verbale del 11 dicembre 2025. Ha qualificato il progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 come atto complesso a formazione diseguale: il Comune ha una posizione preponderante e deve dare impulso alla conclusione dell’iter, mentre l’ASP è competente per le valutazioni medico-sanitarie e per la scelta della struttura terapeutica, nell’esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile per carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di fatti decisivi. Il progetto modificato conteneva la valutazione diagnostico-funzionale e le prestazioni sanitarie, ma ometteva integralmente i servizi alla persona di competenza comunale e le misure economiche necessarie a superare povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Le amministrazioni avrebbero dovuto motivare anche il mancato accoglimento della richiesta di assistenza indiretta, che la disciplina regionale contempla ancora, nonché la mancata previsione del trasporto al centro, dell’assistenza educativa domiciliare e delle attività dilettantistiche indicate come necessarie nella documentazione medica. Non è stata invece ritenuta illegittima la durata di 180 giorni, poiché collegata a un avvio graduale e al monitoraggio dell’efficacia delle nuove terapie, concordato con la stessa parte ricorrente. Il TAR ha precisato che, alla scadenza del progetto, le amministrazioni dovranno valutare anche la possibilità dell’assistenza sanitaria indiretta, tenendo conto della sua incontestata convenienza economica. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento degli atti nei limiti dei vizi accertati. Le spese sono state poste a carico del Comune, per euro 1.500 oltre accessori e distrazione in favore dei difensori antistatari; sono state compensate nei confronti dell’ASP, poiché le illegittimità riguardavano esclusivamente gli aspetti di competenza comunale.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Il Progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico/funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il Piano Educativo Individualizzato, i servizi alla persona a cui provvede il Comune, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
Il progetto individuale deve assicurare una presa in carico globale della persona con disabilità e non può limitarsi agli aspetti diagnostici e sanitari; deve comprendere anche i servizi sociali e le misure economiche di competenza comunale.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della pubblica amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Il progetto deve motivare le scelte compiute e le omissioni, inclusa la mancata previsione di assistenza indiretta, trasporto, assistenza educativa domiciliare e ulteriori sostegni richiesti e documentati.
art. 9 l.r. Sicilia n. 8/2017
Gli interventi a carico del Fondo possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta.
L’assistenza indiretta costituisce ancora una modalità prevista dall’ordinamento regionale e deve essere valutata dall’amministrazione quando richiesta dall’interessato.
art. 3 l. 104/1992
Qualora la compromissione abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
La gravità e l’intensità del bisogno assistenziale incidono sulla programmazione degli interventi e impongono una valutazione complessiva delle esigenze individuali.
art. 39, comma 2, lett. l-bis), l. 104/1992
Le Regioni possono programmare interventi di sostegno alla persona e familiare mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, nonché prevedere il rimborso parziale delle spese documentate di assistenza.
La disciplina ammette forme integrative di assistenza domiciliare, aiuto personale e rimborso delle spese, rilevanti nella definizione del progetto individuale.
Massime di principio
- Il progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 deve avere contenuto globale e integrato: oltre alla valutazione diagnostico-funzionale e alle prestazioni sanitarie, deve indicare i servizi alla persona, gli interventi per il recupero e l’integrazione sociale e le misure economiche necessarie in relazione alle condizioni di povertà, emarginazione o esclusione sociale.
- Il progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 è un atto complesso a formazione diseguale: il Comune ha una posizione procedimentale preponderante e deve assicurare l’impulso e la conclusione dell’iter, mentre l’azienda sanitaria è competente per le valutazioni medico-sanitarie e per l’individuazione della struttura terapeutica appropriata.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’unità di valutazione multidimensionale sono sindacabili quando risultino prive di motivazione, manifestamente irragionevoli o non considerino circostanze di fatto decisive; il sindacato non si estende invece al merito della scelta tecnica in quanto tale.
- Quando l’interessato richiede modalità alternative di erogazione delle terapie o dell’assistenza, tra cui l’assistenza indiretta, il progetto deve esplicitare le ragioni dell’eventuale diniego o della preferenza per una diversa modalità, soprattutto se la soluzione alternativa è terapeuticamente idonea e potenzialmente meno onerosa.
- Il progetto individuale deve disciplinare anche gli interventi strumentali necessari alla concreta fruizione delle prestazioni, come il trasporto verso il centro terapeutico e l’assistenza educativa domiciliare, quando risultino richiesti e collegati alle esigenze documentate della persona con disabilità.
- La previsione di una durata temporanea del progetto non è di per sé illegittima se è funzionale a un avvio graduale delle terapie e al monitoraggio della risposta dell’interessato; alla scadenza, tuttavia, l’amministrazione deve procedere a una nuova valutazione globale, comprendente anche l’eventuale assistenza indiretta.
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