Cassazione Penale, Sentenza n. 5955/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per falsificazione e uso di documento falso (artt. 477, 482 c.p.) per il rilascio di una patente di guida polacca sulla quale era apposta la sua fotografia. Con il ricorso in Cassazione si è contestata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato: la semplice presenza della fotografia non prova la contraffazione né dimostra che il documento non sia stato legittimamente rilasciato in Polonia; inoltre la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato sul dolo dell'imputato, limitandosi ad affermare che l'imputato era l'unico ad avere interesse al documento. In subordine la difesa ha dedotto errata qualificazione della condotta, sostenendo che si tratterebbe piuttosto di uso di atto falso realizzato da altri (art. 489 c.p.). È stata anche rilevata la necessità di distinguere tra la produzione/falsificazione avvenuta all'estero (con eventuale necessità di atti di cooperazione internazionale o richiesta al Ministro della Giustizia) e l'uso in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata è apodittica e non ha dato risposta alle specifiche censure sulla materialità e sul profilo soggettivo della fattispecie. La sentenza non ha distinto adeguatamente tra ipotesi di falsificazione avvenuta all'estero (fornitura della foto) e uso in Italia, con conseguente carenza istruttoria e motivazionale. Il secondo motivo è stato considerato assorbito. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio che colmi le lacune motivazionali. Nulla è stato deciso sulla liquidazione delle spese di difesa per il patrocinio a spese dello Stato; ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 la liquidazione spetterà al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza ormai passata in cosa giudicata.
Norme richiamate
art. 477 cod. pen.
Norma richiamata come parte della contestazione per falsificazione di documenti; la Corte ha richiesto prova concreta degli elementi materiali e psicologici della falsificazione, non potendosi basare su enunciati apodittici
art. 482 cod. pen.
Norma richiamata in combinato con l'art. 477 per la fattispecie contestata; la Cassazione ha evidenziato l'insufficienza probatoria rispetto agli elementi costitutivi previsti da tale norma
art. 489 cod. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione (uso di atto falso realizzato da altri); la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito in seguito all'accoglimento del primo motivo ma ha posto l'obbligo al giudice del rinvio di valutare correttamente la qualificazione della condotta
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente per limitare l'oggetto del controllo della Cassazione entro i motivi dedotti; la sentenza indica che il ricorso è stato valutato nei limiti di tale disposizione
art. 82 DPR 115/2002
Norma richiamata in relazione al patrocinio a spese dello Stato: la Cassazione ha disposto che la liquidazione delle competenze per il giudizio di Cassazione è di competenza del giudice del rinvio o di quello che ha pronunciato la sentenza passata in cosa giudicata
Massime di principio
- La sola apposizione della fotografia su un documento estero non è automaticamente prova della sua contraffazione: occorre dimostrare che il documento non sia stato legittimamente rilasciato dall'autorità estera.
- La distinzione fra falsificazione (produzione/alterazione) e semplice uso in Italia di un documento falso è essenziale: la qualificazione giuridica deve essere accuratamente valutata in base alla prova raccolta.
- La motivazione della condanna penale non può essere apodittica; il giudice deve rispondere alle censure difensive e spiegare in modo specifico perché ritiene provati gli elementi materiali e soggettivi del reato.
- Se elementi decisivi della vicenda hanno avuto luogo all'estero (es. fornitura della foto o rilascio del documento), il giudice deve considerare le vigenti garanzie procedurali e le modalità di acquisizione di prove estere, compresa l'eventuale necessità di atti di cooperazione internazionale o di richieste formali.
- Quando la difesa propone una qualificazione alternativa (es. art. 489 c.p.), il giudice del merito e, in caso di rinvio, quello successivo sono tenuti a valutare entrambe le ipotesi in base al materiale probatorio.
- In caso di annullamento con rinvio la decisione sulla liquidazione delle spese per l'avvocato patrocinato a spese dello Stato segue le regole dell'art. 82 DPR 115/2002 ed è di competenza del giudice del rinvio o del giudice che ha pronunciato la sentenza ormai passata in cosa giudicata.
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