Sentenza n. 34/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l'annullamento 1) del decreto del Direttore della Ripartizione Mobilità n. prot. -OMISSIS- (Ufficio Patenti), notificato in data 22.07.2024 a mezzo lettera accompagnatoria dd. 18.07.2024 a firma della Direttrice Ufficio Patenti (che pure si impugna) con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 16.02.2024 nonché di ogni ulteriore atto precedente presupposto, infraprocedimentale e conseguente (doc. 8); 2) del provvedimento a firma della Direttrice Ufficio Patenti della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 09.01.2024, notificato in data 18.01.2024, con il quale l’Ufficio Patenti della Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto la revisione della patente di guida -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida e decreto di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio Patenti della Provincia Autonoma di Bolzano aveva disposto, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della Strada, la revisione della patente di categoria C, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto la violazione dell’art. 128 del Codice della Strada, sostenendo che la revisione facoltativa avrebbe potuto essere disposta soltanto in presenza di menomazioni fisiche o psichiche di gravità analoga a quelle rilevanti per la revisione obbligatoria; ha contestato che il sinistro stradale, consistito nell’investimento di un pedone durante una manovra di retromarcia in prossimità di un passaggio pedonale, costituisse una mera imprudenza occasionale e non un indice di inidoneità tecnica alla guida. Ha inoltre dedotto il difetto assoluto dei presupposti, il difetto di motivazione e la motivazione apparente o errata, lamentando l’assenza di un concreto nesso tra la condotta e il dubbio sull’idoneità alla guida. Infine, ha sostenuto che il Direttore della Ripartizione Mobilità, decidendo il ricorso gerarchico, avrebbe illegittimamente integrato o modificato la motivazione originaria, esercitando un potere di amministrazione attiva non consentito, e avrebbe richiamato una pronuncia della Corte di Cassazione non pertinente.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha preliminarmente ritenuto legittima l’integrazione della motivazione effettuata in sede di ricorso gerarchico, rilevando che l’organo competente a decidere il ricorso gerarchico dispone della stessa competenza dell’organo subordinato che ha adottato l’atto impugnato e può quindi riesaminare integralmente la fattispecie e integrare la motivazione, anche mediante un percorso argomentativo parzialmente diverso. Nel merito, il Tribunale ha distinto la revisione facoltativa prevista dall’art. 128, comma 1, del Codice della Strada dalla revisione obbligatoria disciplinata dal comma 1-ter. La prima costituisce esercizio di potere discrezionale e può essere disposta quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica alla guida; la seconda presuppone invece i requisiti vincolati previsti dalla legge, tra cui un sinistro con lesioni gravi e la sospensione della patente. La revisione facoltativa ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiede né la certezza dell’inidoneità né un accertamento definitivo della violazione, potendo il ragionevole dubbio derivare anche da un singolo episodio. È tuttavia necessaria una motivazione puntuale e congrua, riferita alla gravità della condotta e alle ragioni specifiche per cui essa incide sulla valutazione della perizia e della capacità del conducente. Nel caso concreto, tale onere è stato ritenuto assolto: la Provincia aveva individuato la violazione dell’art. 154 del Codice della Strada e aveva ricostruito, sulla base della relazione della polizia municipale, una manovra di retromarcia effettuata senza preventiva verifica delle condizioni di sicurezza. L’assenza di visuale posteriore e di telecamera, ammessa dallo stesso ricorrente, non è stata ritenuta esimente, ma ulteriore indice di imprudenza, poiché il conducente aveva comunque effettuato la manovra. Il richiamo, nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6150/2023 è stato ritenuto pertinente, in quanto volto a precisare gli obblighi di cautela nella retromarcia. I fatti erano quindi determinati, circostanziati e sufficienti a far sorgere un ragionevole dubbio sulla persistente idoneità tecnica alla guida. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992
qualora sorgano dubbi sulla persistenza
La revisione facoltativa della patente è espressione di potere discrezionale e può essere disposta quando un episodio concreto faccia sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica alla guida. Non occorre la certezza dell’inidoneità né un accertamento definitivo della violazione.
art. 128, comma 1-ter, d.lgs. 285/1992
La revisione obbligatoria costituisce una fattispecie distinta e vincolata, subordinata al concorso dei presupposti previsti dalla disposizione, tra cui la verificazione di sinistri con lesioni gravi e l’applicazione della sospensione della patente.
art. 154, comma 1, lett. a), d.lgs. 285/1992
La violazione delle regole di cautela nella manovra di retromarcia è stata valorizzata quale fatto sintomatico della possibile persistente inidoneità tecnica alla guida.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revisione, in ragione dell’ampia discrezionalità amministrativa, deve essere sorretto da una motivazione puntuale e congrua, idonea a evidenziare i fatti e le specifiche ragioni del dubbio sull’idoneità alla guida.
Massime di principio
- La revisione facoltativa della patente prevista dall’art. 128, comma 1, del Codice della Strada è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, diretta a verificare la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida.
- Per disporre la revisione facoltativa della patente non è necessario dimostrare con certezza il venir meno dell’idoneità alla guida o acquisire un accertamento definitivo della violazione: è sufficiente un ragionevole dubbio fondato su fatti concreti, che può derivare anche da un singolo episodio di guida.
- Il provvedimento di revisione facoltativa deve contenere una motivazione puntuale e congrua, riferita alla dinamica concreta dell’episodio, alla gravità della condotta e alle ragioni specifiche per cui essa costituisce indice di una possibile carenza di perizia o capacità di guida.
- La mancanza di visuale posteriore durante una manovra di retromarcia non esonera il conducente dall’obbligo di cautela; se il conducente esegue comunque la manovra e provoca un sinistro, tale circostanza può essere valorizzata dall’amministrazione come indice sintomatico di imprudenza e fondamento del dubbio sull’idoneità tecnica.
- L’organo competente a decidere un ricorso gerarchico dispone della stessa competenza dell’organo subordinato che ha adottato l’atto impugnato e può riesaminare integralmente la fattispecie e integrare la motivazione dell’atto, anche mediante argomentazioni in parte diverse da quelle originarie.
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