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Sentenza

Sentenza n. 1139/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dalla parte ricorrente presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.

Giustizia amministrativa202513623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio presso l'Ambasciata italiana di Islamabad

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio-inadempimento o rifiuto formatosi sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata sulla base del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il lasso temporale non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha fatto venir meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell'appuntamento e l'effettiva attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Quando la cessazione della materia del contendere dipende dall'attivazione dell'amministrazione in tempi ragionevoli e dal breve intervallo tra la richiesta dell'interessato e la notificazione del ricorso, le spese di lite possono essere compensate; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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