Sentenza del 13/10/2016 n. 6020 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione imposta di registro - Concessioni governative - Finanziamenti medio lungo termine - Aziende ed istituti di credito - Qualifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa agevolativa è stata esclusa perché le operazioni effettuate da soggetti diversi da aziende o istituti che esercitano il credito non rientrano nell'ambito dell'art. 15 del d.P.R. n. 601/1973. In assenza di tale qualifica soggettiva, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro deve ritenersi fondato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 15 del d.P.R. n. 601/1973 alle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine. La questione centrale era stabilire se il soggetto che aveva effettuato l'operazione potesse essere qualificato come azienda o istituto di credito, requisito soggettivo necessario per beneficiare dell'imposta sostitutiva e delle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali. La Corte ha chiarito che la nozione di azienda o istituto di credito è atecnica e può ricomprendere anche enti diversi dalle banche in senso stretto, ma deve comunque trattarsi di soggetti che esercitano effettivamente attività creditizia.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. n. 601/1973
Le agevolazioni fiscali per i finanziamenti a medio-lungo termine spettano soltanto quando le operazioni sono effettuate da aziende o istituti di credito, intesi in senso non meramente formale, ma come soggetti che esercitano effettivamente attività creditizia.
Massime di principio
- Per applicare un'agevolazione fiscale subordinata a un requisito soggettivo, non è sufficiente che l'operatore svolga un'attività finanziaria generica: deve possedere la qualifica richiesta dalla norma e svolgere concretamente l'attività indicata.
- Le nozioni normative atecniche possono essere interpretate in modo ampio, ma non fino a includere soggetti estranei alla funzione economica considerata dalla legge.
- Nel caso di agevolazioni riservate a banche, aziende o istituti di credito, occorre verificare sia la natura giuridica del soggetto sia l'effettivo esercizio dell'attività di concessione del credito.
- Se manca il requisito soggettivo previsto dalla norma, l'agevolazione non può essere applicata anche quando l'operazione abbia caratteristiche oggettive compatibili con il finanziamento agevolato.
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