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Sentenza

Sentenza n. 9270/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, a) del provvedimento di rigetto del visto di ingresso in Italia per motivi di studio / tirocinio (rectius ed ai sensi dell'art. 40 comma 10 del DPR 394/99 studio o formazione) emesso in data 18.11.2025 - pos. 29081 dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia - Cancelleria Consolare - Ufficio Visti di Tunisi - organo periferico del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e notificato a mani del destinatario in data 21.11.2025; b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente o correlato;

Giustizia amministrativa202601643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di tirocinio formativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto adottato dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia, deducendo violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il provvedimento non individuasse il fondamento normativo degli oneri documentali richiesti, che gli artt. 27, comma 1, lettera f), e 39-bis del d.lgs. 286/1998 e l'art. 40, comma 10, del d.P.R. 394/1999 non imponessero la produzione, a pena di rigetto, della convenzione, della documentazione sull'alloggio, della prova dell'iscrizione del datore di lavoro presso la Camera di commercio, della validazione ministeriale delle firme e della dichiarazione di valore del titolo di studio. Ha inoltre dedotto che l'alloggio risultasse dal progetto formativo, che l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'integrazione documentale e che non fosse applicabile il preavviso di rigetto. Il diniego era motivato dalla mancata produzione della convenzione e di documentazione idonea sull'alloggio, dall'inadeguatezza della documentazione relativa alla pregressa formazione ed esperienza lavorativa e dall'assenza della dichiarazione di valore del titolo di studio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, previamente dichiarando infondata l'eccezione ministeriale di inammissibilità per mancata legalizzazione della procura, poiché la procura risultava validamente autenticata da pubblico ufficiale estero e apostillata. Nel merito, ha ritenuto applicabile al cittadino straniero che chieda per la prima volta un visto di ingresso per tirocinio la disciplina degli artt. 39-bis e seguenti del d.lgs. 286/1998, dell'art. 40 del d.P.R. 394/1999 e del d.m. 850/2011, allegato A, punto 15, e non la diversa disciplina dell'art. 27, comma 1, lettera f), del d.lgs. 286/1998, riferita agli stranieri autorizzati a soggiornare per formazione professionale e ai profili di nulla osta al lavoro. Ha ritenuto legittimo il diniego perché la documentazione non garantiva né il percorso formativo, essendo mancata la convenzione, né la disponibilità dell'alloggio, essendo stata indicata soltanto nel progetto la sistemazione presso l'azienda, senza prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità o contratto di locazione. Ha inoltre giudicato inattendibile la documentazione sul pregresso percorso formativo e lavorativo, per l'assenza della dichiarazione di valore del titolo di studio e della prova dell'iscrizione del datore di lavoro presso la locale Camera di commercio. L'Amministrazione non era tenuta a richiedere previamente integrazioni documentali né a notificare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, poiché, a seguito dell'introduzione del comma 7-bis nell'art. 4 del d.lgs. 286/1998, tale preavviso è stato reso inapplicabile ai procedimenti relativi ai visti di ingresso. Il ricorso è stato quindi rigettato. Il dispositivo dispone la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 39-bis d.lgs. 286/1998

    È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri: (...) b) ammessi a frequentare: 1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

    La disposizione disciplina il visto di ingresso per studio anche quando il cittadino straniero debba svolgere un tirocinio extracurriculare funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine.

  • art. 39-bis, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998

    Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.

    Il tirocinio deve completare un percorso formativo iniziato nel Paese di origine e deve essere finalizzato all'acquisizione di conoscenze, pratica ed esperienza professionale.

  • art. 27, comma 1, lettera f), d.lgs. 286/1998

    Autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani.

    La disposizione riguarda l'ingresso per lavoro in casi particolari e non si applica, secondo il TAR, al cittadino extracomunitario che richieda per la prima volta il visto di ingresso per formazione o tirocinio.

  • art. 40, commi 9 e 10, d.P.R. 394/1999

    La disciplina regolamentare riconduce alla formazione professionale i tirocini funzionali al completamento di un percorso formativo e distingue tale fattispecie da quella del primo ingresso disciplinata dall'art. 39-bis del d.lgs. 286/1998.

  • art. 44-bis, comma 6, d.P.R. 394/1999

    Rileva per il contingente annuale nell'ambito del quale sono ammessi i tirocini formativi oggetto del visto per studio.

  • d.m. 850/2011, allegato A, punto 15

    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono: a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attività di ricerca da svolgere; b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento; c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri; d) disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.

    Il rilascio del visto richiede, tra l'altro, garanzie documentate sul percorso formativo e la prova della disponibilità dell'alloggio mediante una delle modalità indicate; la mera indicazione dell'alloggio nel progetto formativo non è sufficiente.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    A seguito della modifica legislativa richiamata dal TAR, il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, compresi quelli per motivi di studio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non deve essere notificato nei procedimenti relativi ai visti di ingresso, in forza della deroga prevista dall'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato attraverso l'indicazione delle carenze documentali relative al percorso, all'alloggio e alla formazione pregressa.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, la controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Per il cittadino straniero che chieda per la prima volta un visto di ingresso in Italia per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare funzionale al completamento di un percorso formativo iniziato nel Paese di origine, la disciplina applicabile è quella del visto per studio prevista dagli artt. 39-bis e seguenti del d.lgs. 286/1998, dall'art. 40 del d.P.R. 394/1999 e dal d.m. 850/2011, allegato A, punto 15, e non quella dell'art. 27, comma 1, lettera f), del d.lgs. 286/1998, riferita agli stranieri già autorizzati a soggiornare per formazione professionale.
  • Ai fini del rilascio del visto per tirocinio, l'istante deve documentare adeguatamente il percorso formativo, i mezzi di sostentamento, la copertura assicurativa e la disponibilità dell'alloggio; la mera indicazione, nel progetto formativo, della sistemazione presso l'azienda ospitante non sostituisce la prenotazione alberghiera, la dichiarazione di ospitalità o il contratto di locazione richiesti dalla disciplina applicabile.
  • Quando il tirocinio deve completare un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine, l'Amministrazione può valutare l'attendibilità della documentazione relativa al pregresso titolo di studio e all'esperienza lavorativa, richiedendo elementi idonei a verificarne la validità e l'effettività, tra cui la dichiarazione di valore del titolo estero e la prova dell'iscrizione del datore di lavoro presso la competente Camera di commercio.
  • Nei procedimenti relativi al rilascio dei visti di ingresso, inclusi i visti per motivi di studio o tirocinio, non trova applicazione il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, in forza dell'art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998; l'Amministrazione non è quindi tenuta a instaurare tale contraddittorio prima dell'adozione del diniego.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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