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Sentenza

Sentenza del 27/06/2017 n. 4359 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Obbligo contraddittorio - Tributi non armonizzati - Esclusione - Tributi armonizzati - Esistenza - Onere enunciazione ragioni non puramente pretestuose.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto impositivo per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che, prima dell'accertamento, avrebbe dovuto essere posto in condizione di esporre le proprie osservazioni e difese. La questione riguarda la diversa disciplina applicabile ai tributi armonizzati e a quelli non armonizzati.

La decisione

La sentenza stabilisce che l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale opera esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati tale obbligo sussiste solo quando sia previsto da una specifica disposizione normativa. Anche nei casi in cui il contraddittorio sia obbligatorio, la sua omissione comporta l'invalidità dell'atto soltanto se il contribuente indica concretamente quali ragioni avrebbe fatto valere e tali ragioni risultano non pretestuose, valutate con riferimento al momento in cui il contraddittorio è stato omesso. Non è quindi sufficiente invocare in modo generico la violazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    "obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale"

    L'obbligo generale opera per i tributi armonizzati; per quelli non armonizzati è necessario che sia previsto da una specifica norma nazionale.

  • Principio di correttezza e buona fede

    "canone generale di correttezza e buona fede"

    Il contribuente deve esercitare la difesa in modo coerente con la finalità sostanziale del contraddittorio, senza utilizzare la relativa violazione in maniera meramente strumentale.

  • Principio di lealtà processuale

    "principio di lealtà processuale"

    La contestazione dell'omesso contraddittorio deve essere concreta e non pretestuosa; occorre indicare le specifiche deduzioni che avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.

Massime di principio

  • Per i tributi armonizzati, l'Amministrazione deve rispettare il contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione può determinare l'invalidità dell'atto.
  • Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio non è automaticamente obbligatorio: occorre verificare l'esistenza di una specifica previsione normativa.
  • La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: il contribuente deve indicare in giudizio argomenti difensivi concreti, pertinenti e potenzialmente decisivi.
  • Una contestazione generica o meramente formale dell'omesso contraddittorio può essere respinta perché pretestuosa e contraria ai principi di correttezza e lealtà processuale.
  • Nel valutare l'incidenza della violazione, il giudice deve considerare quali difese sarebbero state ragionevolmente formulate al momento in cui il contraddittorio avrebbe dovuto svolgersi.

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