Cassazione Civile, Ordinanza n. 04646/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2007 fondato sull’accertamento sintetico (redditometro), con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato al contribuente un maggior reddito in relazione al possesso di due autovetture e a un acquisto immobiliare del 31.3.2008. Il contribuente ha sostenuto di aver giustificato la provenienza delle somme impiegate, deducendo in particolare che Euro 50.000,00 provenivano da un prestito erogato dalla compagna tramite assegno bancario tracciabile e destinato all’acquisto dell’immobile. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse male applicato le regole del redditometro e non avesse valorizzato le prove contrarie fornite; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda di compatibilità del reddito con le spese relative alle due autovetture.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva motivato in modo adeguato: il contribuente non aveva fornito prova idonea a superare le presunzioni dell’Ufficio, poiché l’assegno indicato era successivo al rogito, non provava la causa del versamento né la sua destinazione all’acquisto dell’immobile, e i rapporti economici con la compagna erano plurimi e non chiariti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancata specifica indicazione della domanda asseritamente non esaminata e del suo puntuale svolgimento nei gradi di merito; ha comunque osservato che non esiste nel redditometro un accertamento di mera compatibilità del reddito con il possesso di determinati beni, ma solo un confronto tra reddito stimato e reddito dichiarato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è stata esaminata come deduzione di erronea applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., ma la Corte ha ritenuto corretto l’iter argomentativo della CTR.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come omessa pronuncia; la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato nel merito.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
L’accertamento sintetico si fonda su parametri legali e sul confronto tra reddito stimato e reddito dichiarato; spetta al contribuente fornire prova idonea a superare le presunzioni dell’Ufficio.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia assolto l’onere di provare la diversa provenienza delle somme e la destinazione del preteso prestito all’acquisto immobiliare.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso accertamento sintetico, il contribuente che contesti le presunzioni dell’Amministrazione deve offrire una prova concreta, specifica e coerente della diversa provenienza delle somme utilizzate per le spese-indice o per gli incrementi patrimoniali.
- L’assegno o altro mezzo di pagamento tracciabile, da solo, non dimostra la causa del trasferimento di denaro né la sua destinazione a una specifica spesa, se non è accompagnato da elementi ulteriori univoci e concordanti.
- Per vincere la presunzione redditometrica non è sufficiente riproporre la propria versione dei fatti: occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito e con le ragioni per cui la prova offerta è stata ritenuta insufficiente.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede specifica indicazione della domanda asseritamente non esaminata, del suo tempestivo svolgimento nei gradi di merito e del contenuto delle contestazioni; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- L’accertamento sintetico non implica un giudizio astratto di compatibilità del reddito con il mero possesso di determinati beni, ma un confronto tra reddito dichiarato e reddito ricostruito sulla base di parametri legali.
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